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[1]A cominciare dall'esercizio 1889-90, verra' iscritta nel bilancio della spesa del Ministero dell'interno una somma fissa corrispondente alla media della somma stanziata nei bilanci preventivi (parte ordinaria e straordinaria) degli ultimi tre anni; e cogli stessi criteri una somma fissa verra' iscritta nel bilancio dell'entrata pei proventi del lavoro carcerario.
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 14 aprile 1891, n. 153
1La L. 14 aprile 1891, n. 153 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Si dichiara sospesa sino a nuovo provvedimento legislativo l'esecuzione degli articoli 8 9 e 11 della legge 14 luglio 1889, n. 6165, ed autorizzato il Governo ad usufruire dei fondi gia' riserbati pei fabbricati carcerari ed a servirsi dei residui per sopperire al difetto che fosse per verificarsi sul fondo di competenza relativo al mantenimento dei detenuti".
L. 7 giugno 1894, n. 214
2La L. 7 giugno 1894, n. 214 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' revocata, a cominciare dall'esercizio 1894-1895, la sospensione degli articoli 8, 9 e 11 della legge 14 luglio 1889, n. 6165, sospensione che fu stabilita con l'articolo 6 della legge di bilancio 14 aprile 1891 n. 153".
L. 4 agosto 1895, n. 469
3La L. 4 agosto 1895, n. 469 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Alle disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 della legge 14 luglio 1889, n. 6165, sono sostituite, a cominciare dall'esercizio 1895-96, le seguenti: 1° L'entrata del capitolo - Proventi delle carceri - da imputarsi a favore del bilancio generale dello Stato, e' stabilita nella somma annua fissa di lire 5,400,000, compreso il contributo dovuto dai Comuni per effetto degli articoli 4 e 16 della citata legge 14 luglio 1889, n. 6165. Per ogni differenza in piu' che verra' a risultare col rendiconto consuntivo di ciascun esercizio, sia sulla competenza, sia sui residui, si portera' col rendiconto stesso un aumento corrispondente alla competenza o ai residui del capitolo del bilancio del Ministero dell'Interno - Spese di riduzione, di ampliamento e di costruzione dei fabbricati carcerari. 2° Rimane consolidata fino a nuova disposizione legislativa nella somma di L. 28,000,000 la complessiva assegnazione nel bilancio del Ministero dell'Interno per le spese ordinarie e straordinarie riguardanti il servizio delle carceri. Per ogni differenza in meno che verra' a risultare col rendiconto consuntivo, tanto sulla competenza quanto sui residui dei singoli capitoli delle spese predette, sara' col rendiconto stesso portato contemporaneamente un aumento corrispondente alla competenza o ai residui del capitolo predetto - Spese di riduzione, di ampliamento e di costruzione dei fabbricati carcerari. 3° Oltre alle somme che, per effetto delle precedenti disposizioni, saranno da attribuirsi al capitolo - Spese di riduzione, di ampliamento e di costruzione dei fabbricati carcerari - si portera' al capitolo stesso un aumento corrispondente agli incassi effettuati nell'esercizio come prodotto della vendita dei fabbricati carcerari divenuti inservibili, ai sensi dell'art. 2 della legge 27 giugno 1893, n. 339".
Testo in vigore dal 23 agosto 1895 al 16 dicembre 2009
