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[1]A cominciare dall'esercizio 1889-90, verra' iscritta nel bilancio della spesa del Ministero dell'interno una somma fissa corrispondente alla media della somma stanziata nei bilanci preventivi (parte ordinaria e straordinaria) degli ultimi tre anni; e cogli stessi criteri una somma fissa verra' iscritta nel bilancio dell'entrata pei proventi del lavoro carcerario.
[2]La somma complessiva del bilancio sara' divisa in capitoli, tra le diverse spese che il Ministero dell'interno crede possano essere effettivamente necessarie nel corso dell'esercizio. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 14 aprile 1891, n. 153
1La L. 14 aprile 1891, n. 153 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Si dichiara sospesa sino a nuovo provvedimento legislativo l'esecuzione degli articoli 8 9 e 11 della legge 14 luglio 1889, n. 6165, ed autorizzato il Governo ad usufruire dei fondi gia' riserbati pei fabbricati carcerari ed a servirsi dei residui per sopperire al difetto che fosse per verificarsi sul fondo di competenza relativo al mantenimento dei detenuti".
Testo in vigore dal 1 maggio 1891 al 24 giugno 1894
