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[1]A cominciare dall'esercizio 1889-90, verra' iscritta nel bilancio della spesa del Ministero dell'interno una somma fissa corrispondente alla media della somma stanziata nei bilanci preventivi (parte ordinaria e straordinaria) degli ultimi tre anni; e cogli stessi criteri una somma fissa verra' iscritta nel bilancio dell'entrata pei proventi del lavoro carcerario.

[2]La somma complessiva del bilancio sara' divisa in capitoli, tra le diverse spese che il Ministero dell'interno crede possano essere effettivamente necessarie nel corso dell'esercizio.

Testo in vigore dal 22 luglio 1889 al 1 maggio 1891

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1889-07-14;6165~art8 · fonte del testo

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