Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 giugno 1894 al 23 agosto 1895. Leggi il testo vigente →

[1]A cominciare dall'esercizio 1889-90, verra' iscritta nel bilancio della spesa del Ministero dell'interno una somma fissa corrispondente alla media della somma stanziata nei bilanci preventivi (parte ordinaria e straordinaria) degli ultimi tre anni; e cogli stessi criteri una somma fissa verra' iscritta nel bilancio dell'entrata pei proventi del lavoro carcerario.

[2]La somma complessiva del bilancio sara' divisa in capitoli, tra le diverse spese che il Ministero dell'interno crede possano essere effettivamente necessarie nel corso dell'esercizio. 1 2

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 14 aprile 1891, n. 153

1

La L. 14 aprile 1891, n. 153 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Si dichiara sospesa sino a nuovo provvedimento legislativo l'esecuzione degli articoli 8 9 e 11 della legge 14 luglio 1889, n. 6165, ed autorizzato il Governo ad usufruire dei fondi gia' riserbati pei fabbricati carcerari ed a servirsi dei residui per sopperire al difetto che fosse per verificarsi sul fondo di competenza relativo al mantenimento dei detenuti".

L. 7 giugno 1894, n. 214

2

La L. 7 giugno 1894, n. 214 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' revocata, a cominciare dall'esercizio 1894-1895, la sospensione degli articoli 8, 9 e 11 della legge 14 luglio 1889, n. 6165, sospensione che fu stabilita con l'articolo 6 della legge di bilancio 14 aprile 1891 n. 153".

Testo in vigore dal 24 giugno 1894 al 23 agosto 1895

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 giugno 1894

Confronto con la versione in vigore dal 1 maggio 1891 al 24 giugno 1894.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 7 giugno 1894, n. 214

    La L. 7 giugno 1894, n. 214 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' revocata, a cominciare dall'esercizio 1894-1895, la sospensione degli articoli 8, 9 e 11 della legge 14 luglio 1889, n. 6165, sospensione che fu stabilita con l'articolo 6 della legge di bilancio 14 aprile 1891 n. 153".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1889-07-14;6165~art8 · fonte del testo

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