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La Compagnia Reale delle ferrovie Sarde si obbliga, senza speciale compenso:
- a)ad introdurre per i trasporti a carro completo a piccola velocita' di foraggi, paglia, strame, radici, cascami, concimi naturali ed artificiali di ogni specie, corteccia di quercia e di sughero, la tassazione ridotta a L. 0.255 per chilometro e carro della portata di 8 tonnellate, oltre il relativo diritto fisso di L. 1.02 compresa l'imposta erariale;
- b)ad applicare ai trasporti a piccola velocita' a carro completo di sommacco in foglia, di mandorle secche col guscio e di fichi secchi, i prezzi dell'attuale tariffa speciale sarda n. 1 a piccola velocita';
- c)a rendere definitivo il trattamento temporaneo fatto attualmente sulla propria rete ai trasporti di sali di rame per l'agricoltura (solfato di rame e zolfo ramato);
- d)ad applicare ai trasporti a piccola velocita', eseguiti a tariffa generale o con la speciale n. 75, di sughero in turaccioli ed altri lavori non nominati e di sughero greggio, rispettivamente i prezzi delle classi 2ª e 4ª;
- e)ad estendere all'intiera propria rete, l'attuale tariffa sarda locale a piccola velocita' accelerata per gli ortaggi e le frutta fresche;
- f)a mantenere per le prime due zone, e cioe' fino alla distanza di 100 chilometri, per i trasporti a piccola velocita' ed a carro completo di cereali e di farine di cereali, i prezzi della vigente tariffa speciale sarda n. 1, piccola velocita', applicando nelle successive zone i prezzi, piu' vantaggiosi per il pubblico, stabiliti dalla tariffa delle grandi reti continentali per detti trasporti;
- g)ad estendere alla propria rete i prezzi e le condizioni per i trasporti a grande velocita' ed a piccola velocita' sulle grandi reti continentali, fatti per conto delle Amministrazioni dello Stato e di cui all'appendice 2 all'allegato E. Concessioni speciali annesse alla legge 27 aprile 1885, n. 3048 (serie 3ª), fatta eccezione: per i trasporti degli agenti in servizio di pubblica sicurezza, degli agenti della forza armata di scorta al numerario spedito per conto dello Stato, dei detenuti e detenuti dementi e degli indigenti viaggianti a spese dello Stato, per i quali restano invariate le tariffe ridotte vigenti sulle ferrovie della Compagnia Reale;
- h)ad estendere alla propria rete l'applicazione dell'articoli 87 delle condizioni per i trasporti sulle grandi reti continentali, foraggi spediti con esenzione delle barlature, attrezzi, di tasse nei carri scuderia e carri a bestiame in genere.
Testo in vigore dal 31 maggio 1901 al 16 dicembre 2009
