Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1901
Confronto con la versione in vigore dal 31 maggio 1901 al 16 dicembre 2009. 396 parole tolte, 23 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: La Compagnia Reale delle ferrovie Sarde si obbliga, senza speciale compenso:
tolto: a) ad introdurre per i trasporti a carro completo a piccola velocita' di foraggi, paglia, strame, radici, cascami, concimi naturali ed artificiali di ogni specie, corteccia di quercia e di sughero, la tassazione ridotta a L. 0.255 per chilometro e carro della portata di 8 tonnellate, oltre il relativo diritto fisso diL. 1.02 compresa l'imposta erariale;
tolto: b) ad applicare ai trasporti a piccola velocita' a carro completo di sommacco in foglia, di mandorle secche col guscio e di fichi secchi, i prezzi dell'attuale tariffa speciale sarda n. 1 a piccola velocita';
tolto: c) a rendere definitivo il trattamento temporaneo fatto attualmente sulla propria rete ai trasporti di sali di rame per l'agricoltura (solfato di rame e zolfo ramato);
tolto: d) ad applicare ai trasporti a piccola velocita', eseguiti a tariffa generale o con la speciale n. 75, di sughero in turaccioli ed altri lavori non nominati e di sughero greggio, rispettivamente i prezzi delle classi 2ª e 4ª;
tolto: e) ad estendere all'intiera propria rete, l'attuale tariffa sarda locale a piccola velocita' accelerata per gli ortaggi e le frutta fresche;
tolto: f) a mantenere per le prime due zone, e cioe' fino alla distanza di 100 chilometri, per i trasporti a piccola velocita' ed a carro completo di cereali e di farine di cereali, i prezzi della vigente tariffa speciale sarda n. 1, piccola velocita', applicando nelle successive zone i prezzi, piu' vantaggiosi per il pubblico, stabiliti dalla tariffa delle grandi reti continentali per detti trasporti;
tolto: g) ad estendere alla propria rete i prezzi e le condizioni per i trasporti a grande velocita' ed a piccola velocita' sulle grandi reti continentali, fatti per conto delle Amministrazioni dello Stato e di cui all'appendice 2 all'allegato E. Concessioni speciali annesse alla legge 27 aprile 1885, n. 3048 (serie 3ª), fatta eccezione: per i trasporti degli agenti in servizio di pubblica sicurezza, degli agenti della forza armata di scorta al numerario spedito per conto dello Stato, dei detenuti e detenuti dementi e degli indigenti viaggianti a spese dello Stato, per i quali restano invariate le tariffe ridotte vigenti sulle ferrovie della Compagnia Reale;
tolto: h) ad estendere alla propria rete l'applicazione dell'articoli 87 delle condizioni per i trasporti sulle grandi reti continentali, foraggi spediti con esenzione delle barlature, attrezzi, di tasse nei carri scuderia e carri a bestiame in genere.aggiunto: Convenzione-art. 2 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1901-05-16;186~art2 · fonte del testo
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