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[1]La Societa' potra', col consenso del Ministro delle Finanze, aumentare o variare con fondi del suo capitale sociale gli edifizi e locali qualunque, e farvi i miglioramenti che non sieno nella sfera delle riparazioni ordinarie; potra' eziandio col consenso del Ministro, e sempre con fondi del suo capitale sociale, comprare delle nuove macchine ed altri meccanismi, utensili e materiale d'ogni specie.
[2]Sempreche' il consenso del Ministro sia intervenuto, la Societa' avra' diritto al pagamento del loro valore al prezzo di stima alla cessazione della Regia.
[3]D'altra parte la Societa', col consenso del Ministro, avra' la facolta' di sopprimere o restringere fra le manifatture ed accessori quelle e quelli che essa giudichera' convenienti al miglioramento dell'esercizio.
[4]Gli edifizi che durante la Regia fossero resi inutili all'andamento dell'esercizio, e quelli abbandonati per restrizione delle manifatture, saranno dalla Societa' restituiti al Governo, senza che pel fatto di tale restituzione la Societa' possa reclamare veruna indennita', felini pero' i rispettivi diritti delle parti per compenso che fosse dovuto in dipendenza del confronto fra lo stato di consegna e quello di restituzione.
Testo in vigore dal 29 agosto 1868 al 16 dicembre 2009
