Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1868
Confronto con la versione in vigore dal 29 agosto 1868 al 16 dicembre 2009. 309 parole tolte, 23 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: La Societa' sara' costituita col capitale di cinquanta milioni di lire italiane, da aumentarsi quando i bisogni dell'intrapresa lo esigessero; avra' la sua sede in Italia, nella Capitale del Regno, ed avra' la durata di quindici anni.
tolto: Presso il Consiglio d'amministrazione della Societa' vi sara' un delegato del Governo, nominato con Decreto Reale, sentito il Consiglio dei Ministri, che rappresentera' l'interesse dello Stato sia nelle sedute del Consiglio, come anche nelle assemblee generali degli azionisti.
tolto: Le attribuzioni del delegato saranno specificate nello statuto della Societa'. Esso dovra' avere titolo e grado d'ispettore generale, e sara' sottoposto all'autorita' della Corte dei conti, nei sensi e per gli effetti dell'articolo 18 della Legge 13 novembre 1859 sulla contabilita' generale.
tolto: I Membri del Consiglio d'amministrazione saranno per il primo periodo nominati nell'atto stesso della costituzione della Societa' e formazione del relativo statuto; resteranno in carica per il periodo di quattro anni, trascorso il quale cominciera' l'annuale parziale rinnovazione del Consiglio, nel modo che sara' determinato dallo statuto medesimo.
tolto: E' stabilito pero' sin d'ora che ciascun Membro del Consiglio dovra' avere, come azionista, un interesse non minore di lire centomila nella Societa', e che le azioni corrispondenti a tali interessi saranno inalienabili durante l'esercizio delle sue funzioni.
tolto: Le nomine dei Consiglieri d'amministrazione dovranno sempre riportare l'approvazione del Ministro delle Finanze.
tolto: Lo statuto di detta Societa' dovra' essere approvato con Decreto Reale, sentito il Consiglio dei Ministri, avanti che sia aperta la pubblica sottoscrizione per le obbligazioni, e nel piu' breve termine possibile dopo la promulgazione della Legge che avra' approvato la presente Convenzione.
tolto: I fondatori dichiarano sin d'ora che tutte le azioni della Societa' saranno sottoscritte all'atto della costituzione della medesima, ed assumono l'obbligo di giustificare che all'atto stesso sara', ai termini dell'articolo 135 del Codice di commercio, stato effettuato il versamento di cinque milioni di lire, equivalenti al decimo del capitale sociale.aggiunto: Convenzione-art. 2 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1868-08-24;4544~art2 · fonte del testo
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