Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1868
Confronto con la versione in vigore dal 29 agosto 1868 al 16 dicembre 2009. 365 parole tolte, 23 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: La Societa' ricevera' a titolo gratuito l'uso di tutti gli edifizi di qualsiasi natura e specie, di cui il Governo dispone come proprietario per la manifattura, deposito e conservazione dei tabacchi, e l'uso eziandio di tutte le macchine, utensili, apparecchi, ed insomma di tutto il materiale destinato a codesto monopolio. Rilevera' inoltre il Governo dagli affitti di quei locali che esso ha condotti per uso di manifatture e di magazzini.
tolto: A riguardo degli edifizi si procedera', per mezzo di esperti, alla loro descrizione e stato di consistenza all'atto della consegna che si fara' dagli incaricati del Governo a quelli della Societa', facendo risultare di tutte le circostanze e condizioni che siano atte e sufficienti all'opportuno riscontro, onde riconoscere al tempo della loro restituzione se siano stati debitamente riparati e conservati, e se vi sia luogo per una parte o per l'altra a compensazione, ossia per adattamenti e miglioramenti, ossia per deterioramenti.
tolto: Nel procedere alla redazione delle testimoniali di Stato, gli esperti assegneranno il rispettivo valore ai singoli edifizi.
tolto: Facendosi luogo alla restituzione integrale o parziale degli edifizi, si procedera' per mezzo di esperti alla loro ricognizione in base alla descrizione ed atto di consistenza suddetti, e la Societa', restituendoli nel medesimo stato in cui li avra' ricevuti mediante le opportune riparazioni di conservazione, non sara' tenuta ad alcuna indennita', quando anche il valore degli edifizi fosse diminuito, come non potra' pretendere compensazione se fosse aumentato.
tolto: Il compenso sara' dovuto dalla Societa' al Governo allora soltanto che vi siano deterioramenti dipendenti da trascurata manutenzione e riparazione, e dal fatto della Societa'; e viceversa il compenso sara' dovuto dal Governo alla Societa' quando questa abbia fatto a sue spese miglioramenti od aggiunte, come si spieghera' in appresso.
tolto: A riguardo delle macchine e di tutti gli altri materiali di cui e' accordato l'uso, si procedera' per mezzo di esperti all'opportuno inventario e specifica valutazione.
tolto: Al termine di questa Convenzione la Societa' restituira' al Governo le macchine ed i materiali che possedera', procedendosi per mezzo di esperti all'opportuno inventario e specifica valutazione dei medesimi.
tolto: Nel confronto fra i due inventari e valutazioni emergendo una differenza, il montare di questa verra' compensato alla parte che se ne trova in credito.aggiunto: Convenzione-art. 6 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1868-08-24;4544~art6 · fonte del testo
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