Art. 47 (Quaderno d'oneri E)
[1]I concessionari non potranno cedere ad altri i servizi contemplati nel presente quaderno d'oneri, se non in virtu' di una legge. Essi non potranno del pari, senza l'autorizzazione del Governo, assumere per conto di altro Governo l'esercizio di un servizio postale.
[2]Contravvenendosi a questi patti, il Governo e' in facolta' di dichiarare risoluto il contratto, senza obbligo di giudiziale diffidamento.
Testo vigente dal 22 giugno 1877
