Art. 46 (Quaderno d'oneri E)
I concessionari, nella esecuzione dei servizi che loro sono affidati, dovranno uniformarsi pienamente al regolamento che sara' emanato dal Ministero della marina, d'accordo col Ministero dei lavori pubblici, sentiti i concessionari stessi per le loro osservazioni.
Testo vigente dal 22 giugno 1877
