Art. 20 (Quaderno d'oneri E)
[1]Qualora un piroscafo fosse costretto ad ancorarsi in rada per causa di cattivo tempo, l'impiegato della posta potra' richiedere che sia messa a sua disposizione pel servizio dei dispacci la migliore imbarcazione, di cui avra' a prendere il comando uno degli uffiziali di bordo, sempre quando il capitano del piroscafo stimi che lo sbarco dei dispacci possa farsi senza pericolo col mezzo suaccennato.
[2]Ove poi per avaria, un piroscafo dovesse approdare in qualche porto o rada non indicata nello itinerario di cui all'articolo 1, per cui si trovasse nella impossibilita' di proseguire la corsa; il capitano sara' in obbligo di fare la consegna dei dispacci all'uffizio di posta locale o viciniore, per essere inoltrati a destinazione coi mezzi ordinari o col primo piroscafo nazionale od estero, rimanendo le spese a carico dei concessionari.
Testo vigente dal 22 giugno 1877
