Art. 5 (Convenzione)
[1]I concessionari si obbligano, secondo le norme dei quaderni d'oneri, di stabilire entro il primo semestre dalla data del cominciamento del servizio, uniche agenzie, compilando itinerari, orari e tariffe in comune, comprese quelle pei servizi comulativi.
[2]E' fatta poi facolta' ai signori Rubattino e Florio di fondere le proprie societa' in societa' unica, che eserciti tutti i servizi contemplati nella presente convenzione, salva anche per questa facolta' l'approvazione governativa.
Testo vigente dal 22 giugno 1877
