[1]Tutte le difficolta' a cui potesse dar luogo l'esecuzione o la interpretazione di alcune delle clausole del contratto, saranno definite dai tribunali ordinari, salvo quelle di competenza della marina, per le quali sara' arbitro fra le parti il consiglio superiore di marina e quelle altre deferite nei precedenti articoli al consiglio di arbitri.

[2]Condizioni d'imbarco per le merci.

[3]1. Le merci debbono essere consegnate a bordo dei piroscafi, accompagnate dalle rispettive polizze di carico col visto buono per l'imbarco dell'agenzia e dalle relative bollette doganali.

[4]2. I colli debbono essere ben condizionati, non presentare traccia di avaria, portare delle marche impresse in maniera da non dar luogo a confusione.

[5]3. I concessionari non accettano veruna responsabilita' circa il peso, il contenuto, la misura ed il valore dei colli risultanti dalla descrizione fattane sulle polizze di carico, obbligandosi solamente di consegnare gli effetti al luogo di destinazione nelle condizioni medesime (quanto all'imballaggio, ai sigilli, ecc.) in cui li hanno ricevuti.

[6]4. Il peso ed il contenuto dei colli potra' essere verificato a bordo dei piroscafi od a destino.

[7]Quando si riconoscesse il peso eccedere quello dichiarato o la merce appartenere ad una classe superiore, sara' riscosso il doppio della differenza fra il prezzo pagato e quello dovuto.

[8]5. Il nolo viene riscosso sul peso lordo. L'ammontare del nolo va aggravato del 5 per cento per cappa, come d'uso.

[9]6. I colli contenenti merci di classi diverse saranno assoggettate al nolo di quella fra le merci medesime che appartiene alla categoria superiore, quand'anche inferiore in quantita' alle altre contenutevi.

[10]7. I noli debbono essere pagati anticipatamente. Pero' per agevolare il commercio di transito, le agenzie potranno in certi casi, e sotto la propria responsabilita', assegnare a destino il nolo ed anche le spese che gravassero sulle merci.

[11]Le agenzie hanno facolta' di percepire il 2 per cento sopra tali assegni a titolo di cambio marittimo e di fare ritenere a destino le merci medesime fino al rimborso del relativo assegno.

[12]8. Le merci dovranno essere sbarcate immediatamente dopo l'arrivo dei piroscafi allo scalo della dogana. Quando i destinatari non ne curino lo sbarco a proprie spese, i concessionari saranno obbligati a provvedervi lasciando le spese ed i rischi a carico dei destinatari.

[13]Qualora le merci non vengano ritirate nella giornata medesima del loro arrivo, esse saranno depositate nei magazzini della dogana locale, se ne esistono, o in quelli dell'agenzia dei concessionari a spese ed a rischio dei destinatari.

[14]9. Per le traversate superiori a 50 leghe le carrozze a quattro ruote ed i cavalli pagano un posto di prima classe, gli altri veicoli a due ruote un posto di seconda classe.

[15]Per le traversate inferiori questi noli vengono aumentati della meta'.

[16]10. L'imbarco e lo sbarco delle carrozze, dei cavalli e del bestiame vivente in genere, deve essere sempre eseguito a cura ed a spese dei mittenti e dei destinatari; in caso pero' che il ritiro non abbia luogo in tempo debito, l'agenzia del luogo di destino potra' fare eseguire lo sbarco a rischio ed a spese dei mittenti.

[17]Il mantenimento e la cura degli animali andranno a carico dei proprietari.

[18]11. I gruppi di numerario, carte di valore ed oggetti preziosi dovranno essere ritirati a bordo, e non saranno consegnati se non contro restituzione della polizia di carico firmata dal capitano in partenza e munita del visto dell'agenzia del luogo di sbarco. In difetto i gruppi rimarranno a bordo a rischio e pericolo dei proprietari, sia che il vapore resti in porto, sia che prosegua il viaggio.

[19]I gruppi debbono essere posti in sacchi doppi a cuciture interne od in cassette portanti sulle costure o commettiture suggelli in ceralacca con una impronta particolare da riprodursi sulle polizze di carico.

[20]I concessionari non assumono responsabilita' alcuna circa il contenuto dei gruppi; avranno pero' facolta' di verificarlo in seguito a sospetto di falsa dichiarazione del valore e ripetere dal consegnatario il doppio nolo sulla differenza in piu' che venisse riconosciuta.

[21]12. Le spese, le penalita' od altri danni derivanti da insufficienze od irregolarita' dei documenti doganali relativi alle merci, saranno a carico dei ricevitori, ed i caricatori sono responsabili di fronte ai concessionari di tutti i danni e di tutte le spese alle quali essi si trovassero esposti per effetto di falsa o di incompleta dichiarazione del contenuto dei colli.

[22]13. Le spese di sanita' relative alle merci gravano sulle medesime e dovranno essere rimborsate ai concessionari nel caso che essi ne avessero anticipato il pagamento.

[23]14. Qualunque avaria o danno non contestato in tempo opportuno ed a termini di legge non sara' riconosciuto.

[24]15. Le mercanzie non saranno consegnate se non contro la restituzione della polizia di carico firmata dal capitano in partenza.

[25]16. Se la merce non venisse per colpa del caricatore imbarcata dopo il rilascio del bono d'imbarco, dovra' essere corrisposta ai concessionari la meta' del nolo a titolo d'indennita' per lo spazio riservato.

[26]17. Allorche' per tempo cattivo, per casi fortuiti o di forza maggiore, lo sbarco non potesse essere effettuato al porto di destino, il capitano e' autorizzato a depositare la merce nel porto piu' vicino di regolare approdo, da dove sara' retrocessa con altro battello dei concessionari, oppure a trattenerla a bordo per consegnarla al ritorno. Questi prolungamenti di viaggio non daranno diritto ai concessionari a richiedere un aumento di nolo, ma i rischi saranno a carico del proprietario della merce, il quale non potra' elevare alcuna pretesa, ne' per questi, ne' pel ritardo avvenuto.

[27]Sono eccettuati da questa disposizione i casi contemplati nell'articolo 29 del quaderno d'oneri pei servizi della Sicilia.

[28]18. I concessionari non garantiscono le perdite od i danni che possono derivare agli oggetti dai casi di forza maggiore o fortuiti per vizio degli oggetti o per la loro natura (fragilita', colaggio), o per fatto dello speditore o per qualsiasi accidente di mare, quando anche dalla polizza emergesse che il consegnante abbia chiesta ed ottenuta l'assicurazione degli effetti. In casi di assicurazione i concessionari garantiscono i danni e le perdite a cui possono andare incontro gli oggetti, fintanto che sono a bordo di uno dei propri piroscafi per essere trasportati a destino, escluso pero' il caso dei rischi di guerra e salvo sempre le franchigie sulla somma assicurata, giusta il capitolato di assicurazione.

[29]19. Per i colli di straordinaria larghezza, il cui peso non corrispondesse al volume in ragione di chilogrammi 300 per metro cubo, il nolo viene applicato in una misura doppia a quella stabilita per la classe cui appartiene la merce.

[30]20. Non si accettano oggetti infiammabili o che spandano odori disgustosi.

[31]Chiunque avesse imbarcato di tali merci mediante falsa dichiarazione, sara' tenuto responsabile di tutti i danni che ne derivassero, senza pregiudizio delle penalita' comminate dalla legge.

[32]21. Non si accettano merci deperibili gravate di rimborso o d'assegni.

[33]Classificazione delle merci.

[34]Prima categoria.

[35]Ambra, avorio, bozzoli, canfora, cantaridi, cappelli da uomo da donna (esclusi quelli di feltro), cappelli fini di paglia, chinino, cocciniglia, coralli lavorati, essenze fini, fiori finti, galloni d'oro e di seta, giuocattoli, guanti, incisioni, indaco, lampade, lavori in legno (intagli ed intarsi), laudano, manifatture di seta diverse, manfatture di lana e seta, manna, medicinali, mercurio, mode, morfina, nastri di seta, oggetti d'arte, oppio, orologi fini, passamanteria di seta, pelliccerie, pianoforti, piante vive in casse, pipe di schiuma, pistacchi mondi, piume, porcellane chinesi, profumerie, quadri, reobarbaro in canna, salsapariglia, seme bozzoli, seta greggia, seta lavorata, sigari, smalti, specchi con cornici, spugne fini, statue di marmo, strumenti fisici, nautici, musicali e matematici, sublimato, tabacco lavorato da fumo, tartaruga, tessuti di seta, tessuti di lana e seta, the', vainiglia, velluti di seta, vermiglione, zafferano.

[36]Seconda categoria.

[37]Acidi, armi, bleu di Prussia, bronzi lavorati, cannella, cappelli di feltro pieghevoli, carte da giuoco, cera lavorata, china, chincaglie, colori fini, confetture, conserve fini, corallo grezzo, cotonerie, cristallerie fine, denti di elefante, droghe non nominate, dolci, drappi di lana, erbaggi, essenze comuni, feltro, filati non pressati, fiori freschi, galloni di lana, gioie false, gomma in cassa, lanerie, lavori fini in pelle, letti in ferro e ottone smontati, libri, liquori, litografie, magnesia, marmo lavorato, maschere, muschio, nastri di seta e cotone, oggetti di cancelleria, olio di ricino, ombrelli di seta, organetti, orologi comuni, passamanteria di lana e cotone, pelli a pelo fine, pennelli, piante vive, pistacchi in guscio, porcellane, prodotti chimici, rami lavorati, stampe, stearina, sughero lavorato, sciroppi, spugne comuni, sellerie, specchi, tappeti, tela di crine, tessuti di lana, trementina, velluti di lana e cotone, vestiario, vini in casse.

[38]Terza categoria.

[39]Acque minerali, aceto, acquavite, agro di limone, agrumi in casse, alici salate, allume, amido, ammoniaca, anici, antimonio, arsenico, biacca fine, birra, burro, cacciagione, candele steariche, canape, cappelli di paglia ordinari in sacchi, carne fresca e salata, carta da parati, carta da scrivere, carte, cartoni, caviale, cascami di seta (gallettami e ricotti), cedri salamoiati, cera greggia, cognac in fusti, colla di pesce, colla forte, coltelli, coloniali non classificati sia in balle, sacchi o fusti, conterie, conserve comuni, corami, cordami fini, cotone in balle pressate, crino, cuoio lavorato, cuoi secchi, datteri, droghe, filati pressati, finocchio (seme), frutta fresche, frutta secche, galletta (biscotto), galla in botti, gallone di cotone, garofani, genziana, gialappa, gomma in fusti, guttaperca, lacca, lana in balle pressate, latta, latticini, lavori di cuoio, lavori di ferro bianco, legname fino, legumi in conserva, libani, lino, liquerizia, mandorle, mercerie, metalli lavorati (meno il ferro), miele, minio, mogano in foglia, mostarde, nitro, noci, olio, olio fino in casse, osso balena, osso lavorato, ova in ceste, pasta in casse, pelli lavorate, pelli secche comuni, pelli verniciate, pelo di capra, penne, pepe, pescagione, petrolio in casse, pignoli, piombo lavorato, pollame, potassa, radica comune, rame in lamiere, reti, rubbia, rhum, salume, sapone fine, seme di ricino, senape, setole, scorza d'arancio, sevo, sommacco, spille, spirito, stracci in balle pressate, sughero in balle, suola, tabacco da naso, tabacco greggio in foglia, tartaro, tele incerate, telerie, tessuti di cotone, tonno salato, uva passa, vernici, vetrerie, vini in fusti, zucchero candito, zolfo in pani.

[40]Quarta categoria.

[41]Ancore, argilla, asfalto, arena, baccala' in balle o in botti, biacca ordinaria, biscotti in sacchi, candele di sego, carta da imballaggio, carubbe, castagne, catene, catrame, cereali, cemento, chiodi, colla garavella, colofonia, commestibili non classificati, corda ordinaria, crusca in sacchi, cuoia concie e salate, fagiuoli, farina in sacchi, fave, ferro lavorato, fichi secchi, fieno in balle pressato, gesso, ghiande, ghisa, grasso, incenso, inchiostro in fusti, lavagne, legumi, legnami da tinta, legnami comuni, linosa, marmo grezzo, mattoni, metalli grezzi, miglio, mignatte, minerali diversi, mogano in pezzi, mole da molino, nocciole, orzo, pallini, panello, pece, pietra, pini, piombo in pane, pozzolana, riso, risone, sacchi, salacche, sale, sapone comune, scagliola, seme di lino, seme di canape, semenze, sesamo, soda in cenere, stoccafisso, sugna in fusti, tamarindi, tela da imballaggio, terraglia ordinaria, terra in botti, vallonea, vitriolo, zinco, zolfo in sacchi, zolfo macinato.

[42]Osservazioni.

[43]Per gli articoli non nominati nella presente classificazione, si determinera' la classe per analogia, fino a che non ne sia approvata la classificazione.

[44]Le merci imbarcate di peso minore a 100 chilogrammi pagano il nolo come per cento.

[45]Allorche' si potra' accettare imbarco di fusti vuoti da olio, vino, ecc., ciascun fusto paghera' un nolo come 100 chilogrammi di merce della terza categoria, sempreche' detti fusti siano stati trasportati pieni coi piroscafi dei concessionari, diversamente pagheranno il doppio.

[46]Non si accetta imbarco di merce sciolta, dovendo tutta essere in casse, balle, sacchi, fusti, botti, ecc., con marche bene distinte.

[47]Per balle pressate non s'intendono gia' le calcate, ma bensi' quelle compresse mediante macchina idraulica.

[48]Per taluni oggetti voluminosi, come ad esempio, mobili, cappelli a cilindro in casse, modelli di legno, macchine, caldaie, locomobili, vagoni e simili, ecc., il nolo sara' convenuto di volta in volta.

[49]Roma, 4 febbraio 1877.

[50]Il Ministro dei Lavori Pubblici ZANARDELLI.

[51]Il Ministro delle Finanze DEPRETIS.

[52]RAFFAELE RUBATTINO.

[53]LUIGI BREGANZE, test. - FELICE SALIVETTO, test.

[54]Visto per copia conforme: Il Direttore Capo di Divisione A. CAPECELATRO.

Testo vigente dal 22 giugno 1877

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urn:nir:stato:legge:1877-06-15;3880~art49 · fonte del testo

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