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Per la esecuzione dell'articolo 4° di detta convenzione, il Governo del Re e' autorizzato a provvedere al pagamento dei crediti degli ospedali Austro-Ungarici per mantenimento e cura degli infermi poveri veneti e mantovani, quali crediti saranno costituiti dalle somme che risulteranno tuttora insoddisfatte nel giorno in cui entrera' in vigore la convenzione stessa.
Testo in vigore dal 5 febbraio 1897 al 23 febbraio 1897
