[1]Senza pregiudizio delle altre disposizioni del presente trattato, il Governo austriaco s'impegna, per quanto lo concerne, a rimettere alle Potenze cui sono trasferiti territori dell'antica Monarchia austro-ungarica o che sono sorte dallo smembramento di essa, la quota delle riserve accumulate dal Governo o dalle amministrazioni dell'antica Monarchia austro-ungarica, o da istituti pubblici o privati operanti sotto la loro sorveglianza, destinata a sopperire al funzionamento, in quei territori, delle assicurazioni sociali o di Stato.

[2]Le Potenze a cui questi fondi saranno rimessi dovranno destinarli alla esecuzione delle obbligazioni derivanti dalle assicurazioni predette.

[3]Le condizioni della rimessa saranno disciplinate da convenzioni speciali conchiuse tra il Governo austriaco e i Governi interessati.

[4]Qualora queste convenzioni speciali non fossero conchiuse in conformita' del comma precedente entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente trattato, le condizioni dal trasferimento saranno sottoposte in ciascun caso ad una Commissione di cinque membri, uno dei quali sara' nominato dal Governo austriaco, uno dall'altro Governo interessato, e tre dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro fra i cittadini degli altri Stati. Questa Commissione, deliberando a maggioranza, dovra', entro tre mesi dalla sua costituzione, adottare proposte da sottoporre al Consiglio della Societa' delle Nazioni: le decisioni del Consiglio dovranno essere considerate senz'altro come definitive dall'Austria e dall'altro Stato di cui si tratta.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art275 · fonte del testo

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