((Per l'esecuzione dell'articolo 4° di detta convenzione, il Governo del Re e' autorizzato a provvedere in due rate annuali al pagamento dei crediti degli ospedali Austro-Ungarici per mantenimento e cura degli infermi poveri veneti e mantovani, quali crediti saranno costituiti dalle somme che risulteranno tuttora insoddisfatte nel giorno in cui entrera' in vigore la convenzione stessa)).
Testo vigente dal 23 febbraio 1897
