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[1]La Societa' sara' direttamente responsabile verso lo Stato dello esatto adempimento degli oneri assunti, e verso i terzi di ogni danno cagionato nell'esercizio della propria industria, alle persone ed alle proprieta'.
[2]Dal canto suo poi la Societa' rinunzia, fin da ora, a qualunque indennizzo per danni, che potessero venirle arrecati dall'esercizio della ferrovia del porto, attualmente esercitata dalla Societa' italiana per le strade ferrate del Mediterraneo.
Testo in vigore dal 19 luglio 1898 al 16 dicembre 2009
