Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1898
Confronto con la versione in vigore dal 19 luglio 1898 al 16 dicembre 2009. 341 parole tolte, 23 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: REGNO D'ITALIA
tolto: Provincia di Napoli.
tolto: Convenzione per la fornitura di energia elettrica per i servizi governativi del porto di Napoli.
tolto: Premesso che la Societa' Generale per la illuminazione, anonima, col capitale interamente versato di lire 2,024,100, residente in Napoli, ha con lettera 6 aprile 1897 n. 1083, a firma del sottoscritto Maurizio Capuano, amministratore delegato di detta Societa', offerto all'Ufficio del Genio civile di Napoli la fornitura di corrente elettrica al R. Governo italiano pei servizi d'illuminazione, delle gru elettriche e qualunque altro dipendente dallo Stato nell'ambito del porto di Napoli;
tolto: Che il Ministero dei Lavori Pubblici, con nota 18 maggio 1897, n. 3387, Divisione 6ª, diretta al sottoscritto ingegnere Italo Maganzini, nella qualita' di ispettore del Genio civile, Capo del 7° Compartimento (Napoli), lo ha autorizzato a concordare con la Societa' Generale predetta una convenzione riservata all'approvazione definitiva delle Amministrazioni o Corpi competenti;
tolto: Fra i sunnominati, ciascuno nelle qualita' e rappresentanze di che sopra, ammesse e verificate le soprascritte premesse, si e' convenuto e conviene quanto segue:
tolto: Art. 1.
tolto: La Societa' Generale per la illuminazione in Napoli costruira' a sue spese, nel recinto del porto di Napoli e sopra suolo assegnato dal R. Governo, un'apposita stazione elettrica per la produzione e fornitura di corrente elettrica a scopo di illuminazione, o per muovere ed esercitare qualsiasi meccanismo o macchina per trasbordare, alzare pesi; per alaggio, carenaggio o altro servizio per navi; per traini, movimento e manovra vagoni ferroviari, piattaforme girevoli, carrelli, ecc.; per segnali ferroviari; per innalzare e distribuire acqua; ed infine, per qualunque altro bisogno del porto, e sue dipendenze, nel senso piu' lato, sia di giorno che di notte, tanto per servizio di forza che d'illuminazione, tanto sulle aree, calate, banchine, moli e ponti sporgenti, come nei fabbricati e altri edifici, impianti, cantieri eretti o da erigersi nel recinto del porto a servizio governativo o assimilabile, tanto amministrati e condotti dallo Stato, direttamente, come da altre Amministrazioni, Societa', Corporazioni, Enti o privati concessionari, affittuari o comunque concessionari dello Stato, non esclusi gli attuali recinti ed edifici doganali.aggiunto: Convenzione-art. 1 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1898-07-03;290~art1 · fonte del testo
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