Art. 1 (Approvazione)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1898
Confronto con la versione in vigore dal 19 luglio 1898 al 16 dicembre 2009. 439 parole tolte, 20 parole aggiunte in 19 capoversi.
tolto: UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
tolto: RE D'ITALIA
tolto: Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
tolto: Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
tolto: Articolo unico.
tolto: Sono approvati la convenzione 28 maggio 1897 e l'atto addizionale 7 settembre 1897, stipulati con la Societa' Generale per l'illuminazione in Napoli, per l'impianto di una stazione elettrica sopra l'area descritta nella detta convenzione e nell'annessavi planimetria, area che rimane assegnata alla detta Societa' per lo spazio di anni 45 alle condizioni negli atti predetti stabilite, e per la produzione e la fornitura della corrente elettrica per l'illuminazione e per altri servizi nel porto di Napoli e nelle sue dipendenze, purche' vi si introducano le seguenti modificazioni:
tolto: All'Articolo 9 della convenzione.
tolto: «Lo Stato paghera' per la fornitura di cui sopra centesimi 20 (L. 0,20) al Kilowatt-ora per i primi 150,000 (centocinquantamila) Kilowatt-ora consumati nell'anno, e centesimi 18 ( L. 0, 18) per ogni Kilowatt-ora consumato in piu' nell'anno stesso, restando a carico dello Stato le sole imposizioni fiscali, presenti e future, sul consumo o sulla produzione di energia elettrica».
tolto: (Secondo comma identico).
tolto: «La Societa' avra' l'obbligo di provvedere alle disposizioni necessarie per l'applicazione, uso e buona conservazione di questi apparecchi controllatori dello Stato».
tolto: «In caso che le indicazioni dei misuratori dello Stato e della Societa' offrissero una differenza superiore del 5 per cento, si provvedera' alle riparazioni, tarature e sostituzioni necessarie, prendendo pel consumo del giorno in cui la differenza si e' verificata quella del piu' prossimo antecedente giorno assimilabile».
tolto: All'Articolo 11 della convenzione.
tolto: «Articolo 11. L'espressione che lo Stato possa o no valersi della corrente elettrica, aumentarne e diminuirne la misura, al principio o nel corso di ciascuno dei periodi novennali di cui al precedente articolo 10, deve intendersi nel senso piu' lato, e cioe' con riguardo a tutti i diversi servizi del porto pei quali potesse richiedersi, a tenore della presente convenzione, la fornitura di corrente, e quindi anche quando lo Stato concedesse, affittasse, o comunque cedesse a privati, societa', corporazioni, enti e altre Amministrazioni, l'esercizio o l'uso, parziale o totale, dei meccanismi, delle aree, dei fabbricati, degli edifici e di qualunque servizio del porto, nel qual caso la Societa', se richiesta, dovra' fornire la corrente alle condizioni del presente contratto, come e' stabilito nell'articolo 1°».
tolto: (Secondo comma identico).
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Data a Roma, addi' 3 luglio 1898.
tolto: UMBERTO.
tolto: G. Palumbo. Lacava.
tolto: Visto, Il Guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1898-07-03;290~approvazione-art1 · fonte del testo
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