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[1]L'assegnazione dell'area, di cui sopra, s'intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al pubblico Demanio, e la Societa' dovra' manlevare e tenere indenne lo Stato da ogni azione, che potesse essergli intentata dai terzi in dipendenza di quanto con la presente convenzione viene accordato.
[2]L'uso dell'area assegnata e' circoscritto entro i limiti di spazio e di tempo e per le opere ed usi e con le facolta' in modo esplicito risultanti dalle condizioni della presente convenzione e dal tipo annesso, esclusa, in modo assoluto, qualsiasi variazione.
[3]La Societa' non potra' cedere altrui, ne' in tutto, ne' in parte, ne' destinare ad altro uso, l'area assegnata e il fabbricato da erigervisi, ne' eccedere i limiti stabiliti. E nemmeno potra' indurre alcuna servitu' alle parti attigue ai siti concessile, ne' recare incaglio agli usi e alla pubblica circolazione, cui fossero destinati. Dovra' poi, a richiesta della Capitaneria di porto, chiudere con cancelli a chiave, gli accessi alla zona o striscia di suolo, frapposta fra l'officina e lo steccato della ferrovia del porto, e impedire che qui vi si acceda da persone estranee, o vi si facciano depositi di materie o altro ingombro.
Testo in vigore dal 19 luglio 1898 al 16 dicembre 2009
