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La Societa' dovra' tuttavia stabilire la stazione in modo che qualunque dei gruppi di produzione ivi esistente possa concorrere al servizio del porto, e dovra' inoltre collegare, entro un anno dall'invito di cui all'articolo 6, detta stazione con le altre stazioni elettriche, che fossero di sua proprieta' in Napoli, in modo che, in caso di accidenti, queste altre sottostazioni possano concorrere al servizio del porto.
Testo in vigore dal 19 luglio 1898 al 16 dicembre 2009
