Art. 16 (Convenzione)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Gli articoli che questa norma nomina.
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2 versioni dal 1861
Confronto con la versione in vigore dal 16 agosto 1861 al 16 dicembre 2009. 131 parole tolte, 23 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Nel caso in cui i concessionari usassero della facolta' loro concessa dall'alinea 3.° dell'art. 15, se i lavori saranno stati attivati in modo da soddisfare alle obbligazioni assunte coll'art. 5, pel compimento delle linee dal Tronto a Foggia e da Salerno ad Eboli, essi avranno diritto ad un premio calcolato, in ragione del tempo trascorso, sulla base di quello accordato dall'art. i o.
tolto: Se invece i lavori fossero in ritardo, a segno da compromettere l'ultimazione delle linee suddette nel termine stabilito, i concessionari sottostaranno, per ciascun mese di ritardo, ad una multa calcolata, anche in ragione del tempo trascorso, sulla base di quella imposta dal secondo alinea di detto articolo 10.
tolto: Le questioni che insorgessero intorno all'applicazione di questo articolo saranno decise a termini dell'art. 33 e seguenti del capitolato annesso.aggiunto: Convenzione-art. 16 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1861-07-21;134~convenzione-art16 · fonte del testo
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