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[1]La massa delle cartelle fondiarie emesse e' garantita dalla massa delle ipoteche prese, e i crediti derivanti dai mutui sono di preferenza destinati al pagamento degli interessi ed all'ammortizzazione delle cartelle, senza che queste possano dare al loro possessore altra ragione, se non contro l'Istituto.
[2]Le cartelle fondiarie sono staccate da un registro a matrice e portano l'indicazione del rogito in ordine al quale furono emesse. Possono essere al portatore e nominative; queste ultime trasmessibili per semplice girata senz'altra garanzia che quella dell'esistenza del credito verso l'Istituto al tempo della cessione.
[3]Pei casi di perdita delle cartelle nominative si seguono le norme del regolamento.
[4]Si provvede al rimborso delle cartelle fondiarie in circolazione mediante estrazione semestrale a sorte di tante cartelle, quante corrispondono alle rate della rispettiva ammortizzazione, dovute da mutuatari nel semestre antecedente non che all'importo di quant'altro risulti versato in numerario nel semestre medesimo per restituzione anticipata di capitale.
[5]Rispetto ai possessori delle cartelle, le rate di ammortizzazione non esatte si hanno dall'Istituto come esatte, esclusa qualunque eccezione, anche quella di mancanza del fondo ipotecato.
[6]L'estrazione si fa pubblicamente.
[7]Le cartelle restituite in natura vengono dall'Istituto annullate giusta le modalita' del regolamento.
[8]Le cartelle estratte non producono ulteriore interesse dopo quello del semestre in corso.
[9]Di ciascuna estrazione vien data notizia nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Testo in vigore dal 28 giugno 1866 al 23 gennaio 1885
