Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1866
Confronto con la versione in vigore dal 23 gennaio 1885 al 16 dicembre 2009. 485 parole tolte, 20 parole aggiunte in 14 capoversi.
tolto: Al procedimento di espropriazione stabilito dal Codice di procedura civile sono portate le seguenti modificazioni:
tolto: a) Il precetto di pagamento verra' notificato al debitore od ai suoi eredi e successori nel domicilio eletto coll'istrumento di prestito; la stessa regola verra' seguita laddove non si fosse costituito procuratore per la notificazione d'ogni altro atto e sentenza;
tolto: Tali atti e sentenze, costituito il procuratore, saranno notificati al domicilio di questo;
tolto: b) Dal giorno in cui e' notificato al debitore il precetto di pagamento, l'Istituto potra' domandare al presidente del tribunale, presso cui deve farsi la spropriazione, un sequestratario dei beni, il quale sara' dato con ordinanza non soggetta ad opposizione od appello;
tolto: Il termine della citazione per la nomina del sequestratario puo' essere dal presidente del Tribunale civile abbreviato oltre meta'.
tolto: Questo sequestratario riscuotera' le rendite ed i frutti, il cui ammontare, dedotte le spese d'amministrazione ed i tributi pubblici, versera' nella cassa dell'Istituto;
tolto: Avra' lo stesso obbligo il sequestratario che si trovi gia' nominato sull'istanza di altri creditori;
tolto: L'Istituto ha diritto di richiedere al presidente medesimo la rimozione del sequestratario e la surrogazione di altro. Il presidente provvedera' sull'obbietto con ordinanza inappellabile;
tolto: c) L'Istituto potra' dimandare l'incanto, attribuendo agli immobili come prezzo venale quello che fosse stato loro attribuito nel contratto di prestito, ovvero quel valore che risultasse dall'estimazione dei beni sulla base dell'articolo 663 del Codice di procedura civile;
tolto: Qualunque fosse stato pero' il metodo di valutazione l'Istituto non avra' mai obbligo di sottostare all'offerta e alle conseguenze che ne derivano secondo il predetto articolo 663. Ove la vendita o la rivendita non seguisse, si procedera' ad altro incanto nel modo stabilito nella seconda parte dell'articolo 675 del Codice medesimo;
tolto: d) Se la spropriazione si trovasse gia' iniziata da altri creditori, l'Istituto avra' diritto di farsi surrogare nel procedimento, quantunque non vi fosse motivo di negligenza, sottoponendosi pero' all'obbligo di procedere anche per la maggior quantita' di beni stati compresi nel precetto che da' luogo alla surrogazione, e cio' in corrispondenza dell'articolo 661;
tolto: e) Il Magistrato assegnera' sempre nell'interesse del Credito fondiario il termine minimo in tutti i casi nei quali il Codice di procedura civile stabilisse un termine massimo ed un minimo;
tolto: f) Il compratore degli immobili nei venti giorni dalla vendita definitiva, dovra' pagare all'Istituto senza attendere il proseguimento della graduazione, quella parte del prezzo che corrisponde al credito dell'Istituto in capitale, accessori e spese. In difetto di che, vi sara' estratto con tutti i mezzi consentiti dalla legge e colla rivendita degli immobili aggiudicatigli a sue spese e rischio, salvo l'obbligo all'Istituto stesso di restituire a chi di ragione quel tanto coi rispettivi interessi, per cui in conseguenza della graduazione non risultasse utilmente collocato.
tolto: Il pagamento della parte del prezzo di cui sopra, dovra' eseguirsi parimenti dall'aggiudicatario nei venti giorni dell'aggiudicazione, anche quando da altri creditori sia stato promosso il giudizio, senza bisogno che tale obbligo sia incluso nelle condizioni di vendita.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1866-06-14;2983~art22 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.