Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.

Abrogato dal 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 28 giugno 1866 al 16 dicembre 2009. 107 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Le cartelle fondiarie possono essere ricevute in pegno per anticipazione da ogni stabilimento di credito nei limiti determinati dagli statuti. Esse devono essere ricevute nei limiti dei quattro quinti del loro corso dagli Istituti di Credito fondiario, fino alla concorrenza del fondo a tale uso destinato.

tolto: La Banca nazionale per estensione dei diritti ad essa concessi dalle leggi che la regolano, potra' fare anticipazioni su deposito di cartelle fondiarie ed ammettere allo sconto gli effetti rivestiti di due sole firme ove alla garanzia di questi si aggiunga un deposito ovvero un trapasso di cedole fondiarie, in conformita' delle disposizioni dei suoi statuti relativamente alle rendite dello Stato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1866-06-14;2983~art9 · fonte del testo

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