Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.

Abrogato dal 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 23 gennaio 1885 al 16 dicembre 2009. 270 parole tolte, 20 parole aggiunte in 9 capoversi.

tolto: Il Credito fondiario ha per oggetto:

tolto: a) Di prestare per prima ipoteca sopra immobili..., e fino alla meta' del loro valore, somme rimborsabili con ammortizzazione;

tolto: b) Di acquistare per via di cessione o di surrogazione crediti ipotecari o privilegiati alle condizioni sopra accennate, rendendoli riscattabili con ammortizzazione;

tolto: c) Di effettuare le dette operazioni di mutuo mediante emissione di cartelle il cui valore nominale equivalga al capitale dovuto dai mutuatari;

tolto: d) Di fare anticipazioni in seguito all'apertura di un credito a conto corrente, garantito da ipoteca alle stesse condizioni dei prestiti;

tolto: e) D'incaricarsi gratuitamente dell'esazione di cedole della rendita pubblica italiana, di buoni del tesoro, di vaglia sopra la Banca, d'assegni sulle Casse dello Stato, delle provincie e dei comuni, d'interessi e dividendi di societa', aventi guarentigia o sussidio dallo Stato, in quanto le somme riscosse debbono portarsi in conto corrente, o ritenersi in deposito per essere convertite nell'acquisto di cartelle fondiarie, o nel pagamento di annualita' di scadenza posteriore all'effettiva riscossione.

tolto: Le cartelle fondiarie potranno essere emesse con l'interesse del 5%, del 4 1/2 e del 4%.

tolto: Quando il mutuo richiesto sia esclusivamente destinato a liberare la proprieta' rustica dal prezzo residuale di acquisto o dall'onere enfiteutico, l'istituto potra' prestare fino a 3/5 del valore.

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

tolto: Non sara' di ostacolo alle operazioni di credito fondiario la precedenza d'iscrizioni ipotecarie eventuali, quando il valore di esse unito alla somma da mutuare o da acquistare per via di surrogazione o di cessione, o da anticipare in conto corrente, non ecceda la meta' o i 3/5 del valore degli immobili, a seconda dei casi contemplati dalle leggi precedenti e dalla presente.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1866-06-14;2983~art3 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari