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I capitali degli interdetti, dei minori, delle donne maritate, ed in generale tutti quelli che per legge, per regolamento, convenzione o disposizione testamentaria devono essere impiegati in prestiti ipotecari, in acquisto d'immobili od altrimenti, possono essere investiti ((o convertiti)) in cartelle fondiarie.
Testo in vigore dal 23 gennaio 1885 al 16 dicembre 2009
