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I capitali degli interdetti, dei minori, delle donne maritate, ed in generale tutti quelli che per legge, per regolamento, convenzione o disposizione testamentaria devono essere impiegati in prestiti ipotecari, in acquisto d'immobili od altrimenti, possono essere investiti in cartelle fondiarie.
Testo in vigore dal 28 giugno 1866 al 23 gennaio 1885
