[1]All'atto del pagamento degli undici milioni il Governo riterra' presso di se' entro i limiti di un capitale corrispondente alle lire 34,500 di rendita italiana 5 per cento di cui all'articolo 3 la somma necessaria per garantire gli obblighi afferenti alle espropriazioni dei terreni sulle linee indicate nelle Convenzioni 20 giugno, 30 agosto 1868.

[2]Codesta somma non sara' liberata se non che quando e a misura che verra' giustificato pagamento dovuto ai proprietari espropriati.

Testo vigente dal 4 gennaio 1878

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1877-12-31;4221~allegato-n-1-art5 · fonte del testo

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