Art. 5 (Allegato N.1)
[1]All'atto del pagamento degli undici milioni il Governo riterra' presso di se' entro i limiti di un capitale corrispondente alle lire 34,500 di rendita italiana 5 per cento di cui all'articolo 3 la somma necessaria per garantire gli obblighi afferenti alle espropriazioni dei terreni sulle linee indicate nelle Convenzioni 20 giugno, 30 agosto 1868.
[2]Codesta somma non sara' liberata se non che quando e a misura che verra' giustificato pagamento dovuto ai proprietari espropriati.
Testo vigente dal 4 gennaio 1878
