Art. 6 (Allegato N.1)
Il Governo inoltre riterra' quelle somme che per ogni altro titolo e ai termini del Codice di procedura civile fossero colpite da pignoramenti e sequestri e finche' detti pignoramenti e sequestri non saranno tolti a termini di legge.
Testo vigente dal 4 gennaio 1878
