Art. 3 (Allegato N.1)
[1]Il Governo italiano paghera' alla Societa' questa somma di undici milioni al netto da qualunque tassa entro il termine di giorni quindici, dopo che, approvata la transazione a norma delle vigenti leggi, sara' pure approvato lo stanziamento della occorribile somma in bilancio.
[2]Resta inteso che per effetto della presente Convenzione e della somma cosi' convenuta rimangono fin d'ora acquisiti al Governo italiano i valori in Buoni del Tesoro ed in rendita pubblica italiana 5 per cento, quest'ultima di lire 34,500, gia' di ragione della Societa', e tuttora giacenti nelle casse dello Stato.
[3]Rimangono altresi' acquisiti al Governo tutti i materiali, cantieri ed accessori, dei quali prese possesso assieme alle linee a termine della Convenzione 10 marzo 1873.
Testo vigente dal 4 gennaio 1878
