[1]Allegato N. 1.

[2]Atto di transazione di lite tra il Governo e la Societa' Vitali, Charles, Picard e Comp. (17 agosto 1877).

[3]TRANSAZIONE che si conviene fra le due Amministrazioni dei Lavori Pubblici e delle Finanze per il Governo italiano dall'una parte e il signor cavaliere Filippo Vitali dall'altra, questo ultimo quale liquidatore della Societa' Vitali, Charles, Picard e Comp. costruttrice delle ferrovie Calabro-Sicule, come dalla Convenzione del 20 giugno 1868, approvata con la legge del 3l agosto 1868, n° 4587.

[4]Regnando S. M. Vittorio Emanuele II, per grazia di Dio e per volonta' della Nazione Re d'Italia.

[5]L'anno del Signore milleottocentosettantasette (1877), addi' 17 del mese di agosto, in Roma, ed in una delle sale del Ministero dei Lavori Pubblici, avanti di me Alfonso Moltedo, segretario di questo Dicastero, ed alla presenza dei signori Ippolito Dolce fu Antonio, nato a Padova, e Barili Giuseppe di Angelo, nato a Volta, tutti e due domiciliati in questa capitale e testimoni noti ed idonei e richiesti, e insieme colle parti, a me cognite, tutti come infra meco sottoscritti.

[6]Si premette che per Convenzione del 9 luglio, approvata con la legge del 25 agosto 1863 (n° 1440), la Societa' anonima Vittorio Emanuele assunse la concessione delle strade ferrate cosi' dette Calabro-Sicule.

[7]La Vittorio Emanuele appaltava la costruzione di tutte le linee alla Societa' Parent, Schaken e Salamanca, la quale alla sua volta ne riconcedeva in parte la costruzione alla Societa' Vitali, Picard, Charles e Comp. Codesto subappalto non era riconosciuto ne' dalla Vittorio Emanuele ne' dal Governo, tantoche' il gerente della subappaltatrice dovette essere munito di un mandato speciale della Parent, Schaken, per la riscossione dei mandati.

[8]Un Reale decreto del 3 novembre 1866 ordino' per considerazioni di pubblica necessita' ed urgenza la continuazione dei lavori di costruzione delle linee, a proseguire i quali la Vittorio Emanuele ne era dichiarata impotente per mancanza di mezzi pecuniari, ed all'uopo il Governo anticipo' la spesa straordinaria di 18 milioni nei modi e termini apparenti dalla Convenzione del 17, approvata col Reale decreto del 29 novembre 1866, n° 3356.

[9]Intervenne alla Convenzione anche l'impresa costruttrice delle linee, e per essa, in virtu' di mandato speciale, il cavaliere Giuseppe Sebastiano Charles, il quale nella Convenzione medesima dichiaro' di accettare le condizioni del contratto e l'annessovi capitolato, con riserva, di ogni suo diritto contro la Vittorio Emanuele.

[10]Con la Convenzione del 7, approvata con decreto Reale del 9 giugno 1867 (n° 3755), fu prorogato il termine entro il quale si sarebbero dovuti spendere i 18 milioni, e poi con altro decreto Reale del 17 novembre 1867 (n° 4064) fu autorizzata la nuova spesa, straordinaria di altri 4 milioni per la continuazione dei lavori.

[11]Conseguita in sul principiare del 1868 la certezza che le prostrate sorti della Vittorio Emanuele non sarebbero potute piu' mai rialzare e prima che si fosse esaurita l'anticipazione dei milioni, il Governo italiano intavolo' trattative colla Vitali, Charles, Picard e Comp., le quali approdarono alla Convenzione del 20 giugno, che colle modificazioni relative del 30 agosto fu approvata colla legge del 31 agosto 1868 (n° 4587).

[12]Col primo articolo la societa' Vitali, Charles, Picard e Comp. si metteva in luogo e. vece della Vittorio Emanuele per tutti i diritti e gli obblighi derivanti dalla Concessione del 1863, tanto attivamente che passivamente, agli effetti e nei limiti della suddetta Convenzione del 1868.

[13]Con l'articolo secondo fu stabilito che la sostituzione della Vitali, Charles, Picard e Comp. alla Vittorio Emanuele in quanto ai terzi era nei limiti precisi e rigorosi degli inventari e della situazione attiva e passiva partitamente descritta nella nota certificatasi dal Consiglio di amministrazione della Vittorio Emanuele ed annessa alla nuova Convenzione.

[14]Con gli articoli 3, 7 ed 8 si stabilivano i mezzi necessari per estinguere il disavanzo della Vittorio Emanuele.

[15]Con l'articolo 4 la Societa' si obbligava a compiere, secondo il quadro dei progetti approvati, 149 chilometri delle ferrovie Calabro-Sicule gia' in esercizio, e a intieramente ultimarne, in conformita' del capitolato speciale, altri 491 ancora in costruzione. Il corrispettivo del contratto rimase fissato in lire 38,202,424, che ne risultarono:

  • a)Per L. 33,338,870, da 196,111 obbligazioni della Vittorio Emanuele valutate a lire 170 cadauna.
  • b)Per L. 4,000,000, come all'articolo 10 della Convenzione.
  • c)Per L. 863,554, dal residuo dei 22 milioni che era stato decretato anticiparsi alla Vittorio Emanuele, non ancora speso alla data del 1° settembre 1868.

[16]A termini dell'articolo 23 le linee in esercizio od in costruzione, il materiale, tutto insomma l'attivo della Vittorio Emanuele, si doveva consegnare alla Societa' Vitali, Charles, Picard e Comp. come incaricata dal Governo; essendosi prima convenuto all'articolo 19 che in caso di decadenza il Governo si sarebbe messo in possesso dei tratti di ferrovia ultimati e di quelli in esercizio e sarebbe divenuto proprietario di tutti i lavori, materiali e cantieri, comprese lo provviste ed i mezzi da esecuzione, con obbligo di pagare il prezzo dei materiali, le provviste, i cantieri ed i mezzi d'opera che potrebbero servire al compimento dei lavori.

[17]Nel novembre 1868 la Societa', valendosi del suo diritto di negoziare le 196,111 obbligazioni surriferite coll'obbligo di versarne al prezzo ricavato nelle Casse dello Stato per essere investito in buoni del Tesoro, gli interessi dei quali sarebbero andati a profitto della Societa' stessa, alieno' infatti col consenso del Governo le dette obbligazioni in ragione di lire 155 25 cadauna, dandone avviso al Ministero delle Finanze, che ne consegnava i titoli agli acquirenti indicati dalla Societa', a mano a mano che il prezzo ritrattone era versato nelle Casse dello Stato ed investito in buoni come sopra.

[18]Varie controversie insorsero tra il Governo e la Societa' Vitali, Charles, Picard e Comp. circa la interpretazione degli obblighi contrattuali.

[19]Ad esse controversie s'intrecciarono le seguenti:

[20]Con decreto del 20 dicembre 1871 il Ministero dei Lavori Pubblici ingiunse alla Societa' il provvisorio ristabilimento entro tre mesi del tronco Bianconovo-Roccella stato distrutto dall'uragano scoppiato nella notte dal 7 all'8 novembre anno stesso.

[21]Con decreto del 16 gennaio 1872 lo stesso Ministero ordino' che i lavori all'uopo occorrenti fossero eseguiti d'ufficio. Con altro decreto del 22 stesse mese ordino' che, eccezione fatta per alcune opere speciali, del resto entro tre mesi tutti i 640 chilometri ferrovia colle opere che il Governo riteneva ancora necessarie, dovessero essere e consegnarsi interamente ultimate.

[22]Contro cotesti decreti la Societa' rispose protestando con atti giudiziari del 25 dicembre 1871 e del 31 gennaio 1872. Erano intanto allora esercizio 620 chilometri di ferroviaria per gli altri 22 chilometri era stata fatta la domanda perche' entro l'anno fossero aperti al pubblico servizio. Ma poi addi' 8 febbraio 1872 fra convenuto tra il Ministero dei Lavori Pubblici e la Societa', e con decreto Ministeriale del 18 aprile successivo venne approvato che la Societa' sotto la riserva dei proprii diritti si sarebbe uniformata a tutto quanto i primi due di questi tre decreti le avevano prescritto, eccettuatone i lavori per i ponti a doppia via e per la sostituzione dei ponti definitivi ai provvisori da lasciarsi in sospeso fino a che fosse deciso a chi ne competesse l'onere relativo.

[23]Per effetto di questa Convenzione Societa' desisteva varie liti intentate contro il Governo davanti il tribunale civile di Firenze, ma faceva speciali dichiarazioni di riserbarsi l'esercizio di tutti i suoi diritti, azioni e ragioni in via amministrativa o per le altre vie di legge dopo che, giusta l'articolo 14 del capitolato annesso alla Convenzione del 20 giugno e 30 agosto 1868, la Commissione incaricata del collaudo avrebbe emesse le sue dichiarazioni.

[24]Il Governo alla sua volta faceva riserva di tutti i suoi diritti.

[25]Codesto accordo non duro' lungamente, e il 10 marzo 1873 fu fatta fra le parti una nuova Convenzione approvata con decreto Ministeriale del 2 luglio successivo. E vi si Convenne che una Commissione governativa procederebbe in contraddittorio della Societa' ad una ricognizione generale dei lavori di tutte le sezioni di linea per la intera lunghezza di 640 chilometri; che codesta ricognizione avrebbe avute gli effetti del finale collaudo che la Commissione, udite le osservazioni della Societa', stabilirebbe la quantita' e lo ammontare delle opere necessarie alla ultimazione delle singole sezioni ed i prezzi da applicarvisi; che la ricognizione sarebbe fatta e compiuta ed i lavori necessari determinati sezione per sezione; che l'Amministrazione dei Lavori Pubblici prenderebbe possesso mano a mano delle singole sezioni riconosciute ed in luogo e vece della Societa' e senza alcun pregiudizio delle rispettive ragioni vi farebbe eseguire i lavori indicati dalla Commissione.

[26]A tal uopo la Societa' permetteva che il Governo si servisse non solo della somma ancora disponibile nelle Casse dello Stato per il prezzo dei lavori stabilito nella Convenzione del 20 giugno 1868, ma parimenti dei valori depositati in cauzione, salve le 2300 obbligazioni della Vittorio Emanuele violate a garanzia di impegni speciali.

[27]Si convenne inoltre che le obbligazioni della Vittorio Emanuele esistenti nelle Casse dello Stato sarebbero state convertite in rendita italiana 5 per cento; che colle sezioni delle linee prenderebbe possesso di tutti i cantieri e materiali, ecc., salvo a tener conto del loro importare deducendolo dalle spese occorrenti per i lavori e che, compiuta la ricognizione generale e stabilito l'ammontare di tutti i lavori da eseguirsi, il Governo restituirebbe alla Societa' il dippiu' dei valori di ragione di questa ultima ed in mano del primo.

[28]E dall'un canto e dall'altro fu dichiarato che rimanevano salvi, integri ed illesi tutti, senza eccezione, i rispettivi diritti, ragioni e pretese di qualunque specie, tanto quelli proposti e riservati negli atti intervenuti fra le parti, quanto quelli non ancora proposti ne' accennati.

[29]Vi fu in ultimo convenuto che le controversie relative alle tre Convenzioni del 20 giugno 1868, dell'8 febbraio 1872 e di questa del 10 marzo 1873 sarebbero decise in prima istanza da un Collegio di arbitri.

[30]In una appendice dell'11 giugno 1873 fu spiegato che i prezzi delle opere da eseguirsi o che dovevano essere determinati da una Commissione governativa, non avrebbero altro effetto tranne quello di fissare le somme che sarebbero messe a disposizione dell'Amministrazione per la esecuzione delle opere istesse, ma non costituirebbero una norma e misura invariabile anche per la liquidazione finale delle rispettive ragioni di dare ed avere fra la Societa' ed il Governo, ma che resterebbe sempre aperta la via a quei compensi in piu' od in meno che risultassero dovuti in base alla spesa effettiva, restando pero' sempre integre ed impregiudicate le rispettive ragioni delle parti.

[31]Furono nominati ed accettarono di essere arbitri il signor avvocato commendatore Cortese per parte del Ministero, signor avvocato commendatore Mari per quella della Societa', e signor avvocato commendatore Astengo per accordo di tutti e due.

[32]E l'8 maggio 1874 si stipulo' il compromesso nel quale e Governo e Societa' determinarono le rispettive pretensioni e domande e le questioni da sottoporsi agli arbitri.

[33]Fissati i termini ed il metodo processuale ai signori avvocati commendatori Cortese e Mari, sostituiti, per cause di malattia, gli altri due signori avvocati commendatori Piccoli e Corsi, si disputo' innanzi ai signori arbitri sulla portata giuridica della Convenzione del 20 giugno, approvata colla legge del 31 agosto 1868.

[34]I signori arbitri con sentenza del 22 giugno 1875 decisero che la Convenzione del 20 giugno 1868 non contenesse la surrogazione della Vitali, Charles, Picard e Comp. alla Vittorio Emanuele, ma bensi' un contratto avversionale a' forfait per la esecuzione di determinate opere, secondo determinati progetti di guisa che per tutte altre opere maggiori o diverse la Vitali, Charles, Picard e Comp. non avesse obbligo di esecuzione, come non avesse da rispondere se fatte da Societa' precedenti, o precedentemente al contratto del giugno 1868.

[35]Su questa base mandarono, prima di pronunziare sulle domande delle parti, a tre periti che elessero nelle persone dei signori ingeneri commendatore Bartolomeo Borelli, commendatore Mattia Massa e cavaliere Girolamo Tarducci (indi surrogati dai tre ingegneri commendatore Giovanni Morandini e cavalieri Giulio Marchesi e Giuseppe Lanino), di riconoscere e riferire le opere, le spese e i danni di cui soltanto dovesse la Societa' Vitali, Charles, Picard e Comp., a termini del suo contratto, aversi per obbligata o risponderne con determinarne eziandio lo ammontare.

[36]Dichiararono tuttavia gli arbitri fino d'allora definitivamente a carico della Societa' l'obbligo di sostituire i ponti definitivi a quelli provvisori in legno sebbene costrutti sulla precisa traccia dell'asse stradale, e quello di munire del doppio tavolato in ferro escluso soltanto il collocamento del secondo binario, tutti i ponti di luce superiore a 10 metri, per i quali la parte al secondo binario riservata potesse essere utilizzata per il passaggio di una strada provinciale o comunale che alla data della Convenzione del 20 giugno 1868 esistesse, o fosse in corso di costruzione, o ne fosse approvato il progetto e stanziati i fondi per la esecuzione di essa.

[37]Altra istanza della Societa' gli arbitri rigettarono, e quanto quella che riguardava la pertinenza delle attivita' della Vittorio Emanuele e le giustificazioni relative alle espropriazioni, mandarono alle parti il compito di compiere le rispettive deliberazioni e meglio maturare i relativi incumbenti.

[38]Appellarono dalla sentenza arbitrale principalmente il Ministero dei Lavori Pubblici, e incidentalmente il cav. Filippo Vitali quale gerente liquidatore della Societa'. La Corte d'appello di Roma con la sentenza del 15 aprile, pubblicata il 1° maggio 1876, confermo' la sentenza degli arbitri ed aggiunse che la Societa' non aveva l'obbligo in verun caso di provvedere e collocare il secondo tavolato o la seconda travata metallica sulla parte dei ponti di luce superiore ai dieci metri, riservata al secondo binario, ed all'uopo ordino' che alla Societa', o a chi per essa, il Governo pagasse lire 2,382,792 22 sulle somme ritenute colla Convenzione del 10 marzo 1873 per la esecuzione di detto lavoro.

[39]La Corte inoltre, accettando per quanto di ragione l'appello del Ministero dei Lavori Pubblici, ordino' che i periti nominati dalla sentenza arbitrale verificassero altresi' se i 640 chilometri delle ferrovie Calabro-Sicule potessero dirsi in istato di definitiva collaudazione il giorno in cui ne fu fatta la ricognizione con le sole opere e coi soli lavori eseguiti dalla Societa', o se per compiersi ed ultimarsi nei precisi termini della Convenzione del 20 giugno, 30 agosto 1868, e annessovi capitolato, fossero necessarie le opere ed i lavori prescritti dalla Commissione governativa.

[40]Il cav. Filippo Vitali fece notificare la sentenza della Corte di appello e contemporaneo precetto di pagamento di detta somma tanto al Ministero dei Lavori Pubblici, quanto al Ministero delle Finanze.

[41]I due Ministeri promossero innanzi alla stessa Corte domanda di rivocazione della sentenza del 15 aprile, nella quale soccomberono per sentenza del 19 luglio, pubblicata il 2 e notificata il 19 agosto 1876.

[42]Contro le prefate due sentenze della Corte d'appello di Roma pendono i ricorsi presentati dai Ministeri delle Finanze e dei Lavori Pubblici, ed i controricorsi proposti dalla Societa' alla Corte suprema di cassazione sedente in Roma.

[43]Si resero eziandio opponenti i due Ministeri al precetto fondandosi sulla esistenza di parecchi atti di pignoramento e a mani terze e di diffidamento a danno della Societa' intimati al Ministero dei Lavori Pubblici e sulla esistenza di crediti molto maggiori che il Ministero stesso si diceva in diritto di conseguire dalla Societa', e su altre ragioni. Ma anche questa opposizione fu rigettata dal tribunale prima e poi con sentenza del 6, pubblicata il 22 dicembre 1876 dalla Corte d'appello, la quale per altro ridusse l'obbligo del pagamento a sole lire 2,218,514 22, detraendo dalle lire 2,382,792 22 la somma di lire 164,278, ammontare complessivo di due sequestri e di un pignoramento.

[44]Il Ministero delle Finanze fece per suo conto opposizione di terzo alla sentenza del 15 aprile 1876 della Corte d'appello, opposizione cha fu a sua volta dichiarata inammessibile con sentenza del 19 luglio, pubblicata il 2 e notificata il 12 agosto 1876; e anche contro questa sentenza venne interposto e pende ricorso alla suprema Corte di cassazione di Roma, avverso il quale la Societa' ha pure prodotto controricorso.

[45]Finalmente i Ministeri delle Finanze e dei Lavori Pubblici con atto del 20 novembre 1876 iniziarono davanti il tribunale di commercio di Roma giudizio in confronto dei signori cav. Filippo Vitali, cav. Giuseppe Sebastiano Charles, Firmino Picard ed Oscar-Stevens, quali antichi soci in nome collettivo, gerenti e liquidatori della Societa' Vitali, Picard, Charles e Compagni, non che del signor Francesco Luigi Lavaurs, quale liquidatore della Societa' Parent, Schaken e Compagni per farli tutti condannare nei nomi alle opere, alle spese ed ai danni da cui la Societa' Vitali, Charles, Picard e Compagni era stata per ora ed avrebbe potuto in definitiva rimanere assoluta nei giudizi teste' enunciati come che riferibili a primi del contratto del 1868.

[46]Il 25 gennaio 1877 il cav. Filippo Vitali fece intanto notificare ai due Ministeri la sentenza 6-22 dicembre 1876 della Corte d'appello, che di questi ultimi aveva rigettato la opposizione al precetto, sebbene ridotta a lire 2,218,514 22 la condanna, e per il pagamento di questa somma ridotta spicco' contemporaneamente nuovo precetto al quale i due Ministeri fecero nuova opposizione con atto del 30 gennaio. Ma addi' 8 del successivo febbraio le parti, salva ed impregiudicata la rispettiva posizione giuridica nell'intento di avviarsi ad uno scioglimento amichevole delle pendenti questioni, convennero della sospensione dei relativi giudizi allo infuori di quello arbitrale e senza trattenere gli incumbenti di perizia in corso di esecuzione, e cio' verso consegna al cav. Filippo Vitali quale gerente liquidatore della Societa' Vitali, Charles, Picard Compagni, o a chi per esso, di otto Buoni del Tesoro dell'importo complessivo di lire 800,000 per capitale, e di altre lire 20,832 per interessi, da conteggiare a suo tempo questa somma di lire 820,832 sulla maggiore di lire 2,218,514 22.

[47]Il 21 aprile ultimo scorso i periti depositarono la loro relazione nelle mani degli arbitri in essa, dopo aver detto quali fossero i lavori dovuti dalla Societa' in esecuzione del contratto e quali stati fatti in eccesso del contratto medesimo, conclusero che la Societa' intessa restava creditrice del Governo per codesto titolo in lire 5,701,624 39.

[48]Non presero deliberazione alcuna sovra altre materie che erano state date loro ad esame, rimettendosene per queste al giudizio degli arbitri.

[49]Intanto le parti nel 24 maggio 1877 convennero di prorogare a tutto agosto il termine che agli arbitri spirava a tutto giugno per la pronunzia del lodo definitivo, con infrattanto pagare al cav. Vitali, o a chi per esso, tutta la somma delle lire 2,382,792 22, portata dalla sentenza del 15 aprile 1876 della Corte d'appello di Roma, dedottene le lire 820,832 pagate in acconto a termini della Convenzione dell'8 febbraio 1877, e cosi' la somma residua di lire 1,561,960 22. Vi si avverti' che le lire 164,278 corrispondenti ai sequestri ed al pignoramento di cui nella sentenza 6-22 dicembre 1876 della Corte d'appello di Roma potevano aversi per abbastanza assicurate sulle 34,500 lire di rendita italiana 5 per cento depositate nelle Casse dello State col ricavo delle 2300 obbligazioni della Societa' Vittorio Emanuele, di cui all'art. 6 della Convenzione del 10 marzo 1873.

[50]Portatasi la causa dinanzi agli arbitri la Vitali, Charles, Picard e Comp. accetto' conseguenze della perizia, e solamente ne fece osservare alcune omissioni ed errori che chiese agli arbitri di rettificare; quindi conchiuse domandando la somma di lire 32,430,310 26 pei seguenti capi:

[51]1° Per pagamento del prezzo dei lavori fuori contratto:

  • a)Giusta la perizia...... L. 5,701,624 39
  • b)Chiesto dalla Societa' in modificazione della perizia.... » 891,479 58
  • c)Da dedursi sul prezzo delle opere messe a carico della Societa' dai periti............. » 45,804 33 --------------- L. 6,638,908 30 2° Per restituzione:
  • a)Della cauzione....... L. 4,540,000
  • b)Per residuo prezzo dei lavori fatti ai termini del contratto e che il Governo si trattenne al cominciamento della lite...... » 1,572,305
  • c)Per materiali e cantieri di cui il Governo si impossesso' al 1° gennaio 1872.......... » 330,545 32 --------------- L. 6,442,850 32 3° Per rettificazione del conto del Tesoro:
  • a)Per conto d'interessi posti indebitamente a carico della Societa' L. 1,298,796 74
  • b)Per interessi semestrali sulle lire 115,500 di rendita 5 per cento, nella quale furono convertite le 7700 obbligazioni della Vittorio Emanuele.............. » 125,445 53
  • c)Per saldo d'interessi in conto corrente sulle indirette somme capitalizzate fino al 1° gennaio 1877 » 447,885 58 --------------- L. 1,872,127 85 4° Per interessi al 6 percento su la suddetta somma complessiva, di lire 14,953,886 47................ » 4,844,144 »

[52]5° Per risarcimento di danni.......... » 13,132,279 79 --------------- Totale come sopra... L. 32,430,310 26 e cio' oltre le spese giudiziarie.

[53]Il Governo alla sua volta concludeva:

[54]1° Di non accettare la cifra del credito della Societa' determinata dai signori periti nella complessiva somma di L. 7,224,647 56, e ritenere non esserle dovute somme alcune oltre al prezzo convenuto nel contratto 20 giugno 1868, ed in ipotesi subordinata domandava che si rettificassero dai signori arbitri tutti gli erronei giudizi, apprezzamenti e valutazioni dei Periti secondo osservazioni della comparsa conclusionale;

[55]2° Che anzi la Societa', non avendo eseguiti tutti i lavori necessari per ridurre le linee ad essa appaltate in condizioni di definitiva collaudabilita', era debitrice verso il Governo di tutte le provviste e di tutti i lavori specificati nei verbali della Commissione di ricognizione e nelle loro appendici per la somma complessiva di lire 9,571,477 75, cioe': lire 8,798,350 47 per le spese indicate nei verbali di collaudo e di lire 772,821 28 accennate nelle loro Appendici;

[56]3° Che subordinatamente, qualora il collegio arbitrale credesse di ammettere talune delle domande della Societa', si sarebbe dovuto assoggettare al ribasso non minore del 12 per cento dell'importo indicatone nella perizia giudiziale, previe le verificazioni dei relativi conti estimativi e degli annessi compiti metrici;

[57]4° Che il debito definitivo della Societa', verso il Governo per provviste o lavori non eseguiti si doveva desumere dalla liquidazione finale di tali provviste e lavori fatti dal Governo per conto e invece della Societa', non essendo le somme registrate verbali di collaudo che in cifre presuntive;

[58]5° Che i signori arbitri provvedessero sulle, attribuzioni al Governo di tutte le attivita' della disciolta Compagnia Vittorio Emanuele, o per lo meno ordinassero al signor cavaliere Vitali di esibire la liquidazione provvisoria che egli aveva affermato esserne seguita il 31 dicembre 1873 avanti il tribunale di commercio del dipartimento della Senna.

[59]Dopo di cio' le parti mosse reciprocamente dal desiderio di condurre le trattative da lunga mano iniziate e continuate ad un concreto risultamento, sono addivenute, come addivengono, sotto riserva da parte del Governo della superiore approvazione a termini di legge, alla seguente transazione.

[60]Per lo che hanno stabilito e stabiliscono, convenuto e convengono:

[61]Art. 1.

[62]Il Ministero delle Finanze, in persona del commendatore Pietro Scotti, direttore generale del Tesoro, il Ministero dei Lavori Pubblici, in persona del commendatore Pasquale Valsecchi, direttore generale delle strade ferrate, ed il cavaliere Filippo Vitali, che contrae e transige colla veste di gerente liquidatore della Societa' Vitali, Charles, Picard e Comp., dalle quale ha ricevuti ed ora ha giustificati gli opportuni poteri, approvano le premesse narrative che intendono debbano formare parte integrante del dispositivo del presente contratto.

Testo vigente dal 4 gennaio 1878

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