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[1](Art. 2, legge 10 agosto 1893, n. 449 - Art. 2, legge 16 febbraio 1899, n. 45).

[2]La circolazione di ciascun Istituto puo' eccedere i limiti indicati nell'art. 6, quando i rispettivi biglietti siano coperti per intero da valuta metallica legale o da oro in verghe esistente in cassa, salva, per le monete divisionali di argento, la disposizione dell'art. 11.

[3]Parimente resta esclusa dagli stessi limiti la circolazione dei biglietti corrispondente alle anticipazioni fatte dagli Istituti dello Stato, di cui all'art. 25.

[4]Ad ogni altra eccedenza della circolazione di fronte ai limiti assegnati a ciascun Istituto dal detto art. 6 saranno applicabili le disposizioni dell'art. 21.

Testo in vigore dal 27 maggio 1910 al 1 gennaio 1928

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