[1](Art. 2, legge 10 agosto 1893, n. 449 - Art. 2, legge 16 febbraio 1899, n. 45).

[2]La circolazione di ciascun Istituto puo' eccedere i limiti indicati nell'art. 6, quando i rispettivi biglietti siano coperti per intero da valuta metallica legale o da oro in verghe esistente in cassa, salva, per le monete divisionali di argento, la disposizione dell'art. 11.

[3]Parimente resta esclusa dagli stessi limiti la circolazione dei biglietti corrispondente alle anticipazioni fatte dagli Istituti dello Stato, di cui all'art. 25.

[4]Ad ogni altra eccedenza della circolazione di fronte ai limiti assegnati a ciascun Istituto dal detto art. 6 saranno applicabili le disposizioni dell'art. 21. 22

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 17 giugno 1928, n. 1377

22

Il Regio Decreto 17 giugno 1928, n. 1377 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Sono altresi' abrogate le disposizioni degli articoli 6 e 7 del testo unico di legge approvato col R. decreto 28 aprile 1910, n. 204, [...], le quali siano incompatibili col presente decreto".

Testo vigente dal 1 gennaio 1928

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1928

Confronto con la versione in vigore dal 27 maggio 1910 al 1 gennaio 1928.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 17 giugno 1928, n. 1377

    Il Regio Decreto 17 giugno 1928, n. 1377 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Sono altresi' abrogate le disposizioni degli articoli 6 e 7 del testo unico di legge approvato col R. decreto 28 aprile 1910, n. 204, [...], le quali siano incompatibili col presente decreto".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204~art7 · fonte del testo

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