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[1](Art. 12, legge 10 agosto 1893, n. 449 - Art. 2, allegato E alla legge 22 luglio 1894, n. 339 - Art. 34, legge 8 agosto 1895, n. 486 - Art. 7, legge 2 luglio 1896, n. 253 - Legge 15 luglio 1909, numero 492).

[2]Gli Istituti di emissione possono ricevere depositi in conto corrente fruttifero. Quando la cifra di tali depositi superasse:

[3]per la Banca d'Italia.... L. 200,000,000 per il Banco di Napoli... » 80,000,000 per il Banco di Sicilia... » 25,000,000 l'Istituto dovra' ridurre la sua circolazione di un terzo dell'eccedenza, salvo per il Banco di Sicilia la disposizione dell'art. 51.

Testo in vigore dal 27 maggio 1910 al 25 novembre 1914

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