Art. 20
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[1]Gli atti notarili di qualunque specie, ancorche' stipulati prima della conclusione del presente Trattato, avranno respettivamente nei due paesi la stessa forza e valore di quelli emanati e ricevuti dalle Autorita' locali e dai Notari esercenti sul luogo, quando questi sieno stati sottoposti a tutte le formalita' ed al pagamento dei relativi diritti stabiliti nei rispettivi Stati.
[2]Gli atti notarili pero' non potranno avere la forza esecutiva che la Legge loro accorda, se questa non fu prima loro impartita dal Tribunale di circondario in cui vuoi farsi l'esecuzione, previo sommario giudizio in cui si compiranno le formalita' stabilite dall'articolo precedente in quanto vi sono applicabili.
Testo in vigore dal 8 febbraio 1872 al 9 maggio 2025
