Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1865
Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1865 al 9 maggio 2025. 323 parole tolte, 12 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: I Consoli Generali, Consoli e Vice-Consoli avranno dritto di ricevere nelle loro Cancellerie, al domicilio delle parti, o a bordo dei bastimenti del loro Paese le dichiarazioni e gli altri atti che i capitani, gli equipaggi, i negozianti, i passeggieri o cittadini della loro Nazione volessero fare, compresi i testamenti od atti di ultima volonta', e tutti gli altri atti notarili, nei quali casi si applicheranno le disposizioni esistenti in questa materia nei due Paesi.
tolto: I Consoli Generali, Consoli e Vice-Consoli rispettivi avranno inoltre dritto di ricevere nelle loro Cancellerie ogni atto convenzionale fra uno o piu' dei loro nazionali ed altre persone del Paese di loro residenza, come pure tutti gli atti convenzionali concernenti esclusivamente i cittadini del Paese in cui risiedono, purche' questi atti riferiscansi a beni situati o ad affari da trattarsi nel territorio della Nazione alla quale apparterra' il Console o l'Agente davanti a cui si celebrano.
tolto: Le copie o spedizioni di questi atti debitamente legalizzati dai Consoli o Vice-Consoli e sigillate col sigillo d'Ufficio del Consolato o Vice-Consolato faranno fede in giudicio e fuori di esso, tanto negli Stati di S. M. il Re d'Italia che nel territorio della Repubblica di Costa Rica, ed avranno la stessa forza e valore che se fossero stati rogati avanti un notaio od altro pubblico funzionario dell'uno o dell'altro Paese, purche' questi atti siano estesi secondo la forma richiesta dalle leggi dello Stato al quale appartengono i Consoli e Vice-Consoli, e siano stati poi sottomessi al bollo, all'insinuazione ed a tutte le altre formalita' in vigore nei paesi dove l'atto deve ricevere esecuzione.
tolto: I Consoli Generali, Consoli o Vice-Consoli rispettivi avranno facolta' di tradurre e legalizzare tutti i documenti, atti e firme emananti dalle Autorita' e dai Funzionari del loro paese, e queste traduzioni e legalizzazioni avranno nel paese di loro residenza la stessa forza e valore che se fossero fatte dai Funzionari od Autorita' locali.aggiunto: Trattato-art. 20 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1865-03-18;2204~art20 · fonte del testo
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