Art. 19
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1872
Confronto con la versione in vigore dal 8 febbraio 1872 al 9 maggio 2025. 160 parole tolte, 12 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Le sentenze ed ordinanze in materia civile e commerciale, emanate dai Tribunali di una delle Parti contraenti, e debitamente legalizzate, avranno sulla richiesta dei Tribunali stessi, negli Stati dell'altra Parte, la stessa forza di quelle emanate dai Tribunali locali, e saranno reciprocamente eseguite e produrranno gli stessi effetti ipotecari sovra quei beni che ne saranno passibili secondo le Leggi del paese, ed osservate le disposizioni delle Leggi stesse in ordine all'iscrizione ed alle altre formalita'.
tolto: Perche' possano eseguirsi queste sentenze ed ordinanze, dovranno essere previamente dichiarate esecutorie dal Tribunale superiore nella cui giurisdizione o territorio dovra' aver luogo l'esecuzione, mediante un giudizio di delibazione, in cui, sentite le parti nella forma sommaria, si esaminera':
tolto: 1° Se la sentenza sia stata proferita da un'Autorita' giudiziaria competente;
tolto: 2° Se sia stata pronunziata, citate regolarmente le parti;
tolto: 3° Se le parti sieno state legalmente rappresentate o legalmente contumaci;
tolto: 4° Se la sentenza contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico o al diritto pubblico dello Stato.aggiunto: Trattato-art. 19 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1872-01-25;663~art19 · fonte del testo
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