Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 dicembre 1871 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
Quando una nave appartenente ai cittadini di una delle Parti contraenti venisse a naufragare, affondare o soffrire qualche avaria sulle coste o nei dominii dell'altra, le sara' concessa ogni assistenza e protezione nello stesso modo che si usa e costuma colle navi dello Stato ove avvenne l'infortunio, permettendo alla medesima di scaricare, se e' necessario, il suo contenuto, mercanzie ed effetti, e di ricaricare lo stesso contenuto o parte di esso, senza pagare nessun diritto di sorta, eccetto quello che puo' essere dovuto sopra gli articoli lasciati per la consumazione.
Testo in vigore dal 27 dicembre 1871 al 9 maggio 2025
