Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1871
Confronto con la versione in vigore dal 27 dicembre 1871 al 9 maggio 2025. 339 parole tolte, 12 parole aggiunte in 18 capoversi.
tolto: VITTORIO EMANUELE II per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
tolto: RE D'ITALIA
tolto: A tutti coloro che le presenti vedranno, salute.
tolto: UnTrattato di commercio e navigazione essendo stato conchiuso tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, e dai rispettivi Plenipotenziari sottoscritto in Firenze addi' 26 febbraio del corrente anno mille ottocento settant'uno;
tolto: Trattato del tenore seguente:
tolto: Trattato di commercio e navigazione tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America.
tolto: Sua Maesta' il Re d'Italia e gli Stati Uniti d'America, desiderando di estendere e facilitare le relazioni di commercio e di navigazione fra i due paesi, hanno determinato di conchiudere a questo scopo un Trattato, ed hanno nominato come loro Plenipotenziari:
tolto: Sua Maesta' il Re d'Italia,
tolto: Il Nobile Emilio Visconti Venosta, Gran Cordone dei suoi Ordini dei Santi Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia, Deputato al Parlamento e suo Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri; e gli
tolto: Stati Uniti d'America,
tolto: Giorgio Perkins Marsh, loro Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario presso Sua Maesta' il Re d'Italia;
tolto: E i predetti Plenipotenziari, avendo scambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno conchiuso e firmato i seguenti articoli:
tolto: Art. 1.
tolto: Vi sara' fra i territori delle Alte Parti contraenti reciproca liberta' di commercio e di navigazione.
tolto: I cittadini italiani negli Stati Uniti e i cittadini degli Stati Uniti in Italia avranno scambievolmente liberta' di entrare coi loro bastimenti e carichi in tutti quei porti dell'Italia e degli Stati Uniti rispettivamente, che possono essere aperti al commercio estero.
tolto: Essi avranno pure liberta' di soggiornare e risiedere in qualsivoglia parte dei detti territori.
tolto: Essi godranno rispettivamente negli Stati e possedimenti di ciascuna Parte gli stessi diritti, privilegi, favori, immunita' ed esenzioni pel loro commercio e navigazione, che i nativi del paese in cui risiedono, senza pagare altri o maggiori diritti o gravami di quelli pagati da questi ultimi, sotto condizione di assoggettarsi alle Leggi e Regolamenti in vigore.
tolto: Le navi da guerra delle due Potenze riceveranno nei rispettivi loro porti il trattamento di quelle della Nazione piu' favorita.aggiunto: Trattato-art. 1 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1871-12-14;565~art1 · fonte del testo
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