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I cittadini di ciascuna delle Alte Parti contraenti avranno liberta' di viaggiare negli Stati e territori dell'altra, di esercitare il commercio all'ingrosso ed al minuto, di prendere in affitto ed occupare case e magazzini, d'impiegare agenti a loro scelta, ed in generale di fare qualunque cosa incidentale o necessaria al commercio alle medesime condizioni dei nazionali, sottomettendosi alle Leggi in vigore.
Testo in vigore dal 27 dicembre 1871 al 9 maggio 2025
