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[1]La liberta' di commercio e navigazione dal presente Trattato assicurata ai neutrali, si estendera' ad ogni specie di mercanzia, eccetto solo quelle indicate col nome di contrabbando di guerra. E allo scopo di rimuovere ogni causa di dubbio e malinteso in questo proposito, le Parti contraenti espressamente convengono e dichiarano che i seguenti oggetti, e non altri, si considereranno compresi sotto questa denominazione:

[2]1° Cannoni, mortai, colubrine, obizzi, moschetti, fucili semplici o rigati, rifles, pistole, carabine, picche, spade, sciabole, lance, aste, alabarde, bombe, granate, polvere, micce, palle ed ogni altra cosa ad esse appartenente ed espressamente manipolata per uso di queste armi;

[3]2° Cuoiami da infanteria, istrumenti di guerra e armi difensive, abiti tagliati o fatti in forma militare e per uso militare;

[4]3° Cuoiami da cavalleria, selle da guerra e fonde;

[5]4° E generalmente ogni specie di armi ed istrumenti di ferro, acciaio, ottone e rame ed ogni altra materia manufatta, preparata e formata espressamente a far la guerra in terra o in mare.

Testo in vigore dal 27 dicembre 1871 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1871-12-14;565~art15 · fonte del testo

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