Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 dicembre 1871 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1]VITTORIO EMANUELE II per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]A tutti coloro che le presenti vedranno, salute.
[4]Un Trattato di commercio e navigazione essendo stato conchiuso tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, e dai rispettivi Plenipotenziari sottoscritto in Firenze addi' 26 febbraio del corrente anno mille ottocento settant'uno;
[5]Trattato del tenore seguente:
[6]Trattato di commercio e navigazione tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America.
[7]Sua Maesta' il Re d'Italia e gli Stati Uniti d'America, desiderando di estendere e facilitare le relazioni di commercio e di navigazione fra i due paesi, hanno determinato di conchiudere a questo scopo un Trattato, ed hanno nominato come loro Plenipotenziari:
[8]Sua Maesta' il Re d'Italia,
[9]Il Nobile Emilio Visconti Venosta, Gran Cordone dei suoi Ordini dei Santi Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia, Deputato al Parlamento e suo Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri; e gli
[10]Stati Uniti d'America,
[11]Giorgio Perkins Marsh, loro Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario presso Sua Maesta' il Re d'Italia;
[12]E i predetti Plenipotenziari, avendo scambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno conchiuso e firmato i seguenti articoli:
[13]Art. 1.
[14]Vi sara' fra i territori delle Alte Parti contraenti reciproca liberta' di commercio e di navigazione.
[15]I cittadini italiani negli Stati Uniti e i cittadini degli Stati Uniti in Italia avranno scambievolmente liberta' di entrare coi loro bastimenti e carichi in tutti quei porti dell'Italia e degli Stati Uniti rispettivamente, che possono essere aperti al commercio estero.
[16]Essi avranno pure liberta' di soggiornare e risiedere in qualsivoglia parte dei detti territori.
[17]Essi godranno rispettivamente negli Stati e possedimenti di ciascuna Parte gli stessi diritti, privilegi, favori, immunita' ed esenzioni pel loro commercio e navigazione, che i nativi del paese in cui risiedono, senza pagare altri o maggiori diritti o gravami di quelli pagati da questi ultimi, sotto condizione di assoggettarsi alle Leggi e Regolamenti in vigore.
[18]Le navi da guerra delle due Potenze riceveranno nei rispettivi loro porti il trattamento di quelle della Nazione piu' favorita.
Testo in vigore dal 27 dicembre 1871 al 9 maggio 2025
