Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 luglio 1897 al 3 agosto 1912. Leggi il testo vigente →

[1]Leggi 13 settembre 1874, n. 2076, art. 97, e 22 luglio 1894, n. 339, art. 6.

[2]Oltre alle pene stabilite dai precedenti art. 96 e 97 per la omessa o ritardata denunzia e per le omissioni od insufficienti valutazioni, sara' dovuta una nuova sovratassa uguale al ventiquattro per cento della tassa dovuta, ognorache' il contribuente ritardi il pagamento delle tasse e delle pene pecuniarie liquidate oltre il termine stabilito dal precedente art. 85, ed ove si tratti di omissioni o di insufficiente valutazione, oltre dieci giorni da quello nel quale a mezzo d'usciere gli sara' stata notificata la relativa liquidazione.

Testo in vigore dal 10 luglio 1897 al 3 agosto 1912

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art98 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari