Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1897
Confronto con la versione in vigore dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008. 165 parole tolte, 23 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 47.
tolto: Per gli atti di ratifica o conferma di precedenti atti non stati registrati o in altro modo sottoposti alle tasse in vigore all'epoca della loro stipulazione, si esigera' la tassa a cui va soggetto, giusta le disposizioni della presente legge, l'atto ratificato o confermato.
tolto: La tassa da riscuotersi non potra' in verun caso essere minore di quella fissa stabilita dall'art. 85 della tariffa per le ratifiche pure e semplici.
tolto: Oltre le tasse dovute sull'atto ratificato o confermato, saranno pure esigibili nella registrazione dell'atto di ratifica le sopratasse o pene pecuniarie dovute per la non eseguita registrazione o sottoposizione a tassa dell'atto ratificato, quando questo fosse obbligatoriamente soggetto entro termine fisso ad alcuna di dette formalita'.
tolto: Se la ratifica o conferma e' fatta mediante correspettivo, sara' su questo dovuta la tassa corrispondente alla natura dell'atto ratificato.
tolto: Anche in questi casi la tassa da applicarsi non potra' mai essere minore di quella stabilita dal citato art. 85 della tariffa.aggiunto: Regolamento-art. 48 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art48 · fonte del testo
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