Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1897
Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 1911 al 22 dicembre 2008. 141 parole tolte, 23 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Leggi 13 settembre 1874, n. 2076,art. 98, e 14 luglio 1887, n. 4702, art. 2.
tolto: Per gli atti da sottoporsi alla formalita' entro un termine fisso, trascorso un anno dalla scadenza di esso termine, senza che la formalita' sia stata eseguita, le pene pecuniarie e le sopratasse stabilite dalla legge per la omessa registrazione saranno duplicate, e, ferma la disposizione di cui al capoverso dell'art 95, la registrazione non potra' aver luogo tranne che mediante il pagamento del doppio di dette pene e sopratasse.
tolto: Le pene pecuniarie per la ritardata denunzia o registrazione e per il ritardato pagamento saranno ridotte, alla meta', qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione di cui all'art. 135.
tolto: Sara' pero' sempre dovuto per il ritardo della registrazione il minimo semplice o duplicato della pena, rispettivamente stabilito dalla presente legge.aggiunto: Regolamento-art. 99
aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art99 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.