Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1897
Confronto con la versione in vigore dal 3 agosto 1912 al 22 dicembre 2008. 100 parole tolte, 23 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Leggi 13 settembre 1874, n. 2076, art. 97, e 22 luglio 1894, n. 339, art. 6.
tolto: Oltre alle pene stabilite dai precedenti art. 96 e 97 per la omessa o ritardata denunzia e per le omissioni od insufficienti valutazioni, sara' dovuta una nuova sovratassa uguale al ventiquattro per cento della tassa dovuta, ognorache' il contribuente ritardi il pagamento delle tasse e delle pene pecuniarie liquidate oltre il termine stabilito dal precedente art. 85, ed ove si tratti di omissioni o di insufficiente valutazione, oltre dieci giorni da quello nel quale a mezzo d'usciere gli sara' stata notificata la relativa liquidazione.aggiunto: Regolamento-art. 98
aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art98 · fonte del testo
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