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[1]Legge 15 giugno 1893, art. 21.

[2]L'esercizio del diritto a conseguire la pensione rimane sospeso durante l'espiazione di una pena che importi la interdizione temporanea dai pubblici uffici.

[3]Durante l'espiazione di qualsiasi pena restrittiva della liberta' personale, esclusi gli arresti, che non Importi la perdita della pensione, per una durata superiore ad un anno, le pensioni e gli assegni gia' conseguiti, sono soggetti alla ritenuta della meta'.

[4]Ma se il condannato ha moglie dalla quale non sia separato con sentenza divenuta irrevocabile, ovvero ha figlie nubili o maschi minorenni a suo carico, la ritenuta e' soltanto di un terzo, e la pensione o gli assegni sono devoluti a titolo di alimenti alla moglie od ai egli suddetti, nelle proporzioni che saranno stabilite dal regolamento.

Testo in vigore dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art184 · fonte del testo

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