Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 agosto 1877 al 15 marzo 1923. Leggi il testo vigente →

[1]Contro le decisioni della Commissione centrale non e' ammesso ulteriore richiamo in via amministrativa, salvo il ricorso all'autorita' giudiziaria a tenore delle vigenti leggi; pero' non si potra' deferire alla autorita' giudiziaria nessuna decisione delle Commissioni concernente la semplice estimazione dei redditi.

[2]Il diritto di ricorso all'autorita' giudiziaria sara', per qualsivoglia questione riguardante il debito dell'imposta, prescritto nel termine di sei mesi dal giorno della pubblicazione del ruolo o dalla applicazione della ritenuta.

Testo in vigore dal 28 agosto 1877 al 15 marzo 1923

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1877-08-24;4021~art53 · fonte del testo

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